Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente senza formula esecutiva (TAR Lombardia n. 882 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’ammissibilità del ricorso non richiede più che il titolo giudiziale sia munito di formula esecutiva. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., sicché l’azione di ottemperanza può essere proposta anche in assenza della formula. Restano fermi i presupposti sostanziali: un titolo passato in giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Verificatili, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione inerte a dare esecuzione, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per più annualità scolastiche, nell’importo annuo previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione le relative somme.

Il titolo, notificato all’amministrazione, non è stato appellato ed è passato in giudicato. È decorso invano anche il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte e la ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario in caso di persistente inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’esame del titolo azionato e ne rileva il passaggio in giudicato. La circostanza che la sentenza sia priva di formula esecutiva non ne impedisce l’azionabilità: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., rendendo non più necessaria l’apposizione della formula ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Il giudice verifica poi il presupposto previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti che comportano l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Risultano così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e della norma sul termine dilatorio. Il Ministero, d’altra parte, non ha contestato di non avere dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvede – nel successivo termine di novanta giorni – un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti della carta del docente. Al commissario, soggetto già interno all’amministrazione debitrice, non è riconosciuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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