Accesso agli atti di procedura comparativa e dichiarazione di inesistenza documentale (TAR Calabria n. 1010 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti di una procedura comparativa, la dichiarazione dell’amministrazione che la documentazione residua non esiste va ritenuta tale dal giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse conoscitivo. L’interesse del partecipante alla procedura all’ostensione degli atti è autonomo rispetto all’efficacia ormai esaurita della graduatoria e rispetto al sopravvenuto recesso dal rapporto convenzionale, poiché attiene alla sfera cognitiva necessaria all’esercizio delle scelte difensive. È invece inammissibile per difetto di motivazione la pretesa ostensiva del provvedimento disciplinare a carico di un controinteressato, quando la sua connessione con la posizione del richiedente non sia adeguatamente illustrata. Le spese sono compensate in ragione della soccombenza parziale.

Il Fatto

La ricorrente, odontoiatra iscritta all’Albo, aveva partecipato a una procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale per l’assegnazione di ore settimanali di specialistica ambulatoriale, collocandosi in quarta posizione in graduatoria. Con successive istanze — l’ultima delle quali del 19 ottobre 2024 — ha chiesto all’amministrazione copia delle domande e degli allegati presentati dai candidati che la precedevano, delle attestazioni delle ore di sostituzione dichiarate, dei verbali del comitato zonale, dei provvedimenti di verifica dei requisiti e del procedimento disciplinare a carico di uno dei controinteressati.

Dopo un riscontro parziale e l’intervento del Difensore Civico, l’amministrazione è rimasta silente sull’ultima richiesta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Calabria, lamentando il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso. Si sono costituiti i due controinteressati, eccependo l’insussistenza di un interesse attuale e concreto, e l’Azienda intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha delimitato con nettezza il perimetro del giudizio, precisando che la controversia concerne esclusivamente l’accesso alla documentazione richiesta con la PEC del 19 ottobre 2024, restando estranee le doglianze sulla regolarità sostanziale della procedura comparativa. Su questo piano — osserva il TAR — l’interesse conoscitivo della ricorrente è connaturato alla sua qualità di partecipante alla procedura.

Il Tribunale respinge l’eccezione dei controinteressati. Il venir meno dell’efficacia temporale della graduatoria e il recesso della ricorrente dal rapporto convenzionale non elidono l’interesse alla conoscenza dei documenti: tali circostanze incidono sulle scelte difensive sostanziali, ma non privano la richiedente del diritto di accedere agli atti.

Nel merito il Collegio rileva che l’amministrazione ha progressivamente rilasciato la documentazione domandata. Con attestazione del 24 novembre 2026 il presidente e il segretario del Comitato Consultivo Zonale hanno dichiarato che non residua altra documentazione consultabile. Tale dichiarazione soddisfa integralmente l’interesse della ricorrente.

Il TAR enuncia allora il principio processuale decisivo: quanto l’amministrazione dichiara «inesistente», ai fini dell’accesso, va ritenuto tale dal giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Sez. I, n. 45 del 2025 e TAR Lazio, Sez. IV-quater, n. 19365 del 2025.

Residua una sola porzione di domanda, relativa al provvedimento disciplinare del 2015 non osteso. Il ricorso è sul punto rigettato, poiché la connessione di quel documento con la posizione della ricorrente non risulta adeguatamente illustrata. Le spese sono compensate integralmente in ragione dell’esito parzialmente satisfattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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