Concessione su patrimonio indisponibile e difetto di giurisdizione sul canone (TAR Emilia-Romagna n. 946 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione di un’area, disposta ai sensi dell’art. 35 cod. nav., fa venir meno con effetto ex nunc ogni rapporto concessorio su di essa esistente, poiché la concessione di beni pubblici può avere a oggetto esclusivamente beni del demanio o del patrimonio indisponibile del concedente. Con l’estinzione della concessione si estingue anche il diritto di proprietà superficiaria dei manufatti realizzati, funzionale al godimento del bene pubblico e non suscettibile di durata perpetua. Le contestazioni relative al quantum della prestazione patrimoniale dovuta dal concessionario, di natura paritetica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando si discuta della riduzione del canone per la pandemia. La durata della concessione e le prescrizioni poste a carico del concessionario costituiscono espressione di discrezionalità sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o incoerenza.
Il Fatto
Una società esercita da anni la propria attività economica su un’area del Comune di Rimini ricompresa nel compendio denominato “Triangolone”, un tempo appartenente al demanio marittimo, poi sdemanializzato, trasferito al patrimonio disponibile dello Stato e infine al patrimonio indisponibile dell’ente locale.
La società ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, la concessione-contratto e i sette successivi ricorsi per motivi aggiunti, con i quali ha contestato gli atti di rinnovo annuale e biennale, la qualificazione del bene, la durata del rapporto, l’ammontare del canone, la riduzione dello stesso per l’emergenza sanitaria e le prescrizioni gestionali imposte dall’ente. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione, eccependo tra l’altro il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alle censure sull’ammontare del canone. Conforme alla lettera dell’art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., la controversia verte su diritti soggettivi a carattere patrimoniale e appartiene al giudice ordinario, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28973/2020. La medesima conclusione vale anche qualora si accedesse alla tesi della natura locatizia del rapporto, perché in ogni caso difetta la spendita di pubblici poteri.
Allo stesso giudice sono devolute le doglianze sulla riduzione del canone nel periodo pandemico: il petitum sostanziale mira a ripristinare la proporzione tra le prestazioni originarie e attiene a un rapporto paritetico.
Nel merito, il Tribunale respinge le tesi sulla perduranza della concessione statale e del diritto di superficie. La sdemanializzazione ha estinto con effetto ex nunc il rapporto, non essendo configurabile una concessione su beni del patrimonio disponibile. Con l’estinzione della concessione si è estinto anche il diritto di proprietà superficiaria, funzionale al godimento del bene pubblico e non perpetuo, con conseguente riespansione della proprietà dell’amministrazione.
Infondate sono anche le censure sull’inserimento dell’area nel patrimonio indisponibile. Sotto il profilo soggettivo, numerosi atti comunali sono orientati al godimento collettivo dell’area; sotto quello oggettivo, la zona ospita verde e strutture sportive aperte alla collettività, già destinate a un pubblico servizio. Le contestazioni agli strumenti pianificatori e alla mancata concertazione con l’autorità portuale non trovano riscontro, risultando l’area esclusa dal perimetro interessato.
Quanto alle clausole sulla revoca e sulla restituzione delle opere, la concessione richiama espressamente l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e ricalca l’art. 49 cod. nav., la cui compatibilità con l’art. 49 TFUE è stata confermata dalla CGUE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22. La durata annuale o biennale rientra nella discrezionalità dell’ente e non è manifestamente illogica, essendo finalizzata alla futura gara. Le prescrizioni gestionali sono coerenti con l’obiettivo del completamento del parco e non risultano gravose oltre il limite della ragionevolezza.
Nota della Redazione
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