Ottemperanza al giudicato: interessi non vincolanti e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3562 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore di giudicato vincola l’Amministrazione nell’an e nel quantum del credito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: esso tende solo a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne segue che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione di ottemperanza è proponibile e il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento, nominando per il caso di perdurante inerzia il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 848/2024 del 21.02.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché l’Ente non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto.
Il giudice amministrativo precisa però la portata del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da questa premessa deriva una conseguenza rilevante sul piano pratico: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. In particolare, per il capitale residuo e per gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri consequenziali, e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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