Obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per la carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 369 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non abbia provveduto all’adempimento. La notifica della sentenza alla PEC dell’Amministrazione, quale domicilio digitale, è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 per l’esecuzione spontanea. Decorso infruttuosamente il termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza diritto a compenso ove la funzione sia affidata a un dipendente dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Alcuni docenti, avendo ottenuto dal Tribunale di Piacenza – Sezione Civile il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2015-2016 al 2022-2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, hanno constatato l’inerzia dell’Amministrazione. Nonostante la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, il Ministero non ha dato corso agli adempimenti. I ricorrenti hanno pertanto adito il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l’azione per l’esecuzione del giudicato ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. In particolare, ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, è stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, domicilio digitale idoneo allo scopo. Da tale notifica è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

In ragione della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, e dell’omesso adempimento, il TAR ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. La decisione richiama i precedenti dei TAR di Catania, Catanzaro, Umbria, Reggio Calabria, Palermo e Veneto che hanno affermato il medesimo principio in fattispecie analoghe.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del Ministero, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese di lite sono state infine poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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