Elusione del giudicato e rinnovazione discrezionale del potere tariffario (TAR Molise n. 149 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la violazione del giudicato sussiste solo quando il nuovo atto riproduce i vizi già censurati o contrasta con puntuali prescrizioni della decisione, mentre l’elusione ricorre quando l’Amministrazione aggira sostanzialmente l’esito già ritenuto illegittimo. Tali vizi non sono configurabili quando la pronuncia di annullamento lascia margini di discrezionalità, imponendo solo l’obbligo di motivare e istruire adeguatamente l’eventuale riedizione del potere. In tal caso, le censure avverso il nuovo provvedimento attengono a vizi di legittimità propri, da far valere con l’ordinaria azione di annullamento, disponendo il giudice dell’ottemperanza la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante nella branca della fisioterapia, aveva ottenuto con la sentenza del TAR Molise n. 160/2024 l’annullamento del D.C.A. n. 57/2020, recante la definizione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali a favore di persone non autosufficienti e disabili, per un vizio di carenza istruttoria e motivazionale. Con il successivo D.C.A. n. 159/2025, l’Amministrazione aveva rideterminato le tariffe per l’annualità 2020, corredando il provvedimento con una dettagliata relazione istruttoria sull’analisi dei costi.
La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità del nuovo provvedimento per violazione ed elusione del giudicato, chiedendo in subordine, previa conversione del rito, l’annullamento degli atti per vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 160/2024 aveva escluso il diritto all’automatico e progressivo adeguamento delle tariffe, limitandosi ad annullare il D.C.A. n. 57/2020 per difetto istruttorio, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. Tale pronuncia, priva di un obbligo puntuale e vincolato di riprovvedere, presentava una portata conformativa limitata e lasciava all’Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella riedizione del potere tariffario.
Il Collegio ha evidenziato che la violazione o l’elusione del giudicato non sono configurabili quando residuano margini di scelta, potendo ravvisarsi solo se l’attività successiva contrasti con il contenuto precettivo della decisione o persegua surrettiziamente l’esito annullato. Nel caso di specie, il D.C.A. n. 159/2025 risultava assistito da una motivazione e da un’istruttoria analitica, che documentava la disamina dei costi sulla base del CCNL AIOP, superando il vizio riscontrato in precedenza.
Le censure della ricorrente, pur contestando l’adeguatezza dell’istruttoria, non attenevano alla violazione del giudicato ma alla legittimità del nuovo esercizio del potere, costituendo un autonomo thema decidendum da valutare nel giudizio di annullamento. Il Tribunale ha quindi disposto la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione della domanda subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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