Accesso agli atti e soccombenza virtuale nel silenzio-diniego (TAR Sicilia n. 503 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso agli atti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio della documentazione non comporta automaticamente la condanna alle spese dell’Amministrazione. La soccombenza virtuale presuppone che il silenzio-diniego sia effettivamente illegittimo. Non lo è quando l’originaria istanza di accesso, formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, è del tutto generica: omette di indicare il collegamento del richiedente con il soggetto interessato e non espone alcuna motivazione a supporto. In tale ipotesi sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, restando il contributo unificato a carico del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un comitato, ha chiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina alcuni allegati non trasmessi in precedenza al Comando di Polizia Municipale. L’accesso era funzionale alla valutazione di un’impugnativa avverso un verbale amministrativo notificatogli e concernente una sanzione amministrativa.

Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego maturato sull’istanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione, ai sensi degli artt. 25 l. 241/1990 e 116 cod. proc. amm. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto quanto richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni convergenti delle parti, contenute nelle memorie depositate in vista della camera di consiglio, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Residua la domanda di parte ricorrente di condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, essendo stata l’ottemperanza raggiunta solo dopo la proposizione del ricorso.

Il Tribunale ha escluso che ne sussistano i presupposti. Il silenzio-diniego non si appalesa illegittimo, poiché la domanda originaria era contrassegnata da radicale genericità: il richiedente non aveva rappresentato il proprio collegamento con il comitato, né esposto alcuna motivazione a sostegno dell’istanza.

Tale assunto risulta confermato dalla stessa dinamica processuale. Solo con la notificazione del ricorso l’Amministrazione ha appreso la qualità del richiedente e il suo essere destinatario della sanzione, provvedendo quindi all’invio della documentazione. L’inerzia iniziale trovava dunque causa nella lacunosità della richiesta, non in un illegittimo rifiuto.

Conclusivamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo il contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *