Il visto di reingresso non è atto dovuto: il Consolato deve valutare le ragioni del ritardo (TAR Lazio n. 13924 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del visto di reingresso non costituisce un atto dovuto per la rappresentanza diplomatico-consolare, che ha l’onere procedimentale di valutare le ragioni per le quali lo straniero non ha presentato tempestivamente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 è un termine ordinatorio, sicché il suo superamento non può fondare automaticamente il diniego, dovendo la sede consolare apprezzare la sussistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito il tempestivo adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, impugnava il diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Canton, fondato sul parere negativo della Questura di Bologna, che aveva evidenziato come il permesso di soggiorno dell’interessato fosse scaduto e come egli avesse superato il periodo di assenza consentito. L’istante deduceva di non aver potuto presentare istanza di rinnovo perché, alla scadenza del titolo, si trovava in Cina per assistere la nonna gravemente malata, e lamentava il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la domanda di visto di reingresso è regolata dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, disposizione che consente il reingresso allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo, prevedendo l’estensione del termine fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute di parenti di primo grado. Nel caso di specie, la Rappresentanza consolare non aveva contestato le circostanze fattuali dedotte dall’interessato e non lo aveva convocato per il colloquio consolare, determinando un evidente deficit istruttorio e motivazionale.
Il Tribunale ha escluso che il diniego di reingresso configuri un atto dovuto, rilevando come la sede consolare disponga di margini di apprezzamento discrezionale anche a fronte del parere negativo della Questura. Tale parere, motivato dal solo superamento di un termine che nessuna norma qualifica come perentorio, non può essere considerato vincolante, dovendo comunque essere valutato alla luce delle documentate argomentazioni dell’istante.
La sentenza ha affermato che la Sede consolare ha l’onere di valutare le ragioni del ritardo, in considerazione della causa di forza maggiore invocata, soprattutto alla luce della più estesa concezione della famiglia vigente in Cina rispetto a quella nucleare tipica dell’Occidente. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese del solo MAECI.
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Nota della Redazione
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