Il termine di dieci giorni per l’integrazione documentale è congruo se non ne è provata l’insufficienza concreta (TAR Lazio n. 12420 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di attribuzione dei contributi automatici per l’industria cinematografica, il termine assegnato all’impresa richiedente per l’integrazione documentale è legittimo quando la sua insufficienza non sia dimostrata in concreto, con allegazioni specifiche circa l’impossibilità di adempiere. La mancata individuazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità non viziante, ove non abbia pregiudicato l’interlocuzione tra amministrazione e privato. La censura basata sulla violazione dei principi di buona fede, affidamento e correttezza dell’azione amministrativa deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in un generico richiamo all’astratta insufficienza del termine.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa di distribuzione cinematografica, ha impugnato il decreto del Ministero della cultura che ha respinto la domanda di contributo automatico per l’annualità 2020 relativa al film “Mio Fratello rincorre i dinosauri”. In sede di graduatoria provvisoria, il film aveva ottenuto un punteggio notevolmente inferiore a quello atteso. A seguito di una richiesta di chiarimenti, l’amministrazione aveva invitato la società a precisare le quote di spettanza nella distribuzione internazionale, operata congiuntamente con altra impresa, assegnando un termine di dieci giorni. Dopo un iniziale riscontro positivo, l’amministrazione aveva opposto un diniego alla ricezione della documentazione integrativa per intervenuta scadenza del termine, determinando la definitiva esclusione dal beneficio. Avverso tale esito la società ha proposto ricorso, deducendo violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e correttezza dell’azione amministrativa, nonché la mancata individuazione del responsabile del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio premette la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, stante la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.. Viene altresì dichiarata la tardività del deposito documentale effettuato dall’amministrazione con la memoria ex art. 73 c.p.a., in quanto avvenuto nel termine di trenta giorni e non in quello di quaranta giorni imposto dalla disposizione codicistica.

Nel merito, il Collegio rileva che la ricorrente non ha contestato la necessità dell’integrazione documentale richiesta, né ha dedotto specifiche argomentazioni sulla non corretta applicazione dell’art. 32 della legge n. 220/2016. Le doglianze sono state polarizzate sulla non congruità del termine di dieci giorni, senza offrire elementi per concludere nel senso della superfluità dell’integrazione richiesta.

Quanto al termine, il Collegio osserva che l’esigenza di celerità rappresentata dall’amministrazione, fondata sull’art. 6, comma 2, del D.M. 251/2021, non è stata specificamente contestata. La ricorrente si è limitata a lamentare genericamente e “in astratto” l’insufficienza del termine, senza allegare che esso non fosse idoneo, in concreto, a consentire le interlocuzioni con la controparte straniera, la cui documentazione non è stata prodotta in giudizio.

La mancata individuazione del responsabile del procedimento costituisce, secondo il Collegio, una mera irregolarità non viziante, che non ha impedito la corretta interlocuzione tra le parti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite. Il TAR ritiene la fattispecie immune dai dedotti vizi di violazione dei principi di buona fede, affidamento e correttezza dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *