Diniego autorizzazione impianto carburanti: il parere paesaggistico è superfluo se l’intervento è incompatibile con la pianificazione urbanistica (TAR Campania n. 5048 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza non determina l’illegittimità del provvedimento di diniego quando l’intervento risulti già in astratto in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia comunale e con il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che estende alla zona F13 (e all’equipollente F7) il regime inibitorio proprio della zona A. Il piano carburanti non costituisce variante urbanistica ma mera esplicazione operativa del PRG, sicché l’aggregazione della zona F13 alla zona A non individua un’area idonea all’insediamento di nuovi impianti ma ne sancisce il divieto. La violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale non inficia l’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando l’attività sia vincolata e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Infine, il silenzio assenso di cui al d.lgs. n. 32/1998 non opera in presenza di disciplina regionale che regoli diversamente la procedura, né quando manchi la condizione di conformità alla strumentazione urbanistica.
Il Fatto
Le ricorrenti presentavano al Comune di Castellammare di Stabia un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con annessi servizi su fondi di loro proprietà in Via Passeggiata Archeologica. Il progetto prevedeva l’installazione dell’attrezzatura per l’erogazione, aree di rifornimento per roulotte e camper, officina meccanica e area per la somministrazione di alimenti e bevande.
L’amministrazione comunale rigettava l’istanza con provvedimento del 1° febbraio 2021, fondato su tre ordini di motivi: l’insistenza dell’intervento su zone F13 e F7, soggette a vincolo archeologico e inibitorie di nuove costruzioni; la ricaduta su zona F16 destinata alla sola delocalizzazione di impianti esistenti; il contrasto con la delibera di Giunta Regionale n. 8835 del 1999 in materia di aree di tutela paesaggistica. Le ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti endoprocedimentali, deducendo la necessità del parere della Soprintendenza, il difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate, la presunta assentibilità dell’intervento in forza del PRRDC e la maturazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. Secondo il Collegio, tale parere era superfluo perché il progetto appariva già in astratto confliggente con la disciplina urbanistico-edilizia: laddove l’insediamento sia escluso dalla pianificazione, l’autorità di tutela paesaggistica non potrebbe comunque compiere alcuna seria valutazione di compatibilità. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui il parere paesaggistico presuppone la potenziale assentibilità urbanistica dell’intervento.
Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha rilevato che il provvedimento finale aveva diffusamente confutato le osservazioni delle ricorrenti, richiamando il contenuto del parere urbanistico-edilizio sfavorevole. L’obbligo di esame delle controdeduzioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente che l’amministrazione dimostri di averne tenuto conto. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, la violazione delle norme partecipative sarebbe irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo il contenuto dispositivo dell’atto essere diverso.
Sulla natura del piano carburanti, il Tribunale ha chiarito che il PRRDC non costituisce variante urbanistica, essendo antecedente alla variante del 2007 e costituendo mera esplicazione operativa del PRG. Soprattutto, l’aggregazione della zona F13 alla zona A non individua un’area idonea all’insediamento di nuovi impianti, ma estende alla zona F13 (e alla equipollente F7) il regime inibitorio proprio della zona A. Ne consegue il divieto di insediamento di nuovi distributori nelle aree in questione.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la formazione del silenzio assenso ex d.lgs. n. 32/1998, atteso che la Regione Campania ha disciplinato autonomamente la procedura a partire dal 2006 e che, comunque, manca la condizione di conformità alla vigente strumentazione urbanistica cui la norma subordina il rilascio tacito. Il rigetto delle prime censure ha carattere assorbente, rendendo superfluo l’esame dei motivi relativi alla zona F16 e alla delibera regionale del 1999, in applicazione del principio per cui è sufficiente che una delle ragioni poste a fondamento del diniego resista alle censure per conservare la validità dell’atto.
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Nota della Redazione
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