Accesso civico generalizzato: no a fini privati, sì agli atti di liquidazione (TAR Campania n. 4517 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato, pur esercitabile da chiunque senza onere di motivazione, è riconosciuto e tutelato in funzione del controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il presupposto di ammissibilità dell’istanza è la strumentalità a un interesse generale: essa va disattesa quando l’interesse della collettività non emerga in modo evidente e l’istanza risulti proposta per finalità di carattere individuale. Il diritto alla conoscenza arretra rispetto al diritto alla riservatezza in mancanza di ragioni lato sensu difensive, trovando piena tutela gli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Resta fermo il concorso tra accesso civico e accesso documentale, che può essere esperito ove il richiedente dimostri un interesse personale, diretto e concreto e prevalgano le esigenze di difesa.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore del trasporto sanitario, ha presentato il 20.01.2025 un’istanza di accesso civico generalizzato alla ASL Napoli 1 Centro. Oggetto della richiesta: i provvedimenti, con gli atti presupposti, di liquidazione degli importi dovuti al precedente gestore del servizio per il periodo contrattuale contestato, al netto delle penali applicate; in alternativa, gli atti anche negoziali con cui l’Azienda aveva definito la sorte delle penali in ragione di un contenzioso civile pendente.

L’Azienda, con nota del 03.02.2025, ha rigettato l’istanza facendo proprie le deduzioni dell’opponente controinteressato, il quale aveva eccepito l’uso distorto dell’istituto e l’esistenza di un accordo transattivo coperto da clausola di riservatezza. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, lamentando la confusione tra i requisiti dell’accesso civico e quelli dell’accesso documentale e l’adesione acritica dell’Amministrazione alla prospettazione della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla presentazione di una successiva istanza di accesso documentale. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5503/2019, il TAR ricorda che l’art. 5, comma 11, d.lgs. n. 33/2013 ammette espressamente il concorso tra le diverse forme di accesso, nulla precludendo il cumulo anche contestuale delle istanze.

Passando al merito, il Collegio ribadisce che il presupposto imprescindibile dell’accesso civico generalizzato è la strumentalità a un interesse generale. L’istanza va disattesa quando tale interesse non emerga in modo evidente e la richiesta sia proposta per finalità individuali, non potendo l’istituto costituire una scorciatoia per ottenere un accesso privato in mancanza dei presupposti (Cons. Stato, Sez. V, n. 805/2021; n. 61/2021; TAR Lazio n. 5798/2021).

Nel caso concreto il TAR rileva che l’interesse conoscitivo, per tempistica e situazione fattuale, appare più realisticamente orientato ad acquisire informazioni utilizzabili nel contenzioso tra ricorrente, Amministrazione e controinteressata. La finalità di partecipazione democratica alle decisioni amministrative, richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9849/2023, mal si attaglia alla posizione di chi versa in situazione conflittuale con la controinteressata.

Sul piano del bilanciamento, il Collegio distingue nettamente tra le due tipologie di atti richiesti. Per i provvedimenti di liquidazione e gli atti presupposti non emerge alcuna esigenza di riservatezza o ragione di tutela: l’accesso è quindi accordato. Per gli atti negoziali intervenuti in ragione del contenzioso civile, coperti da transazione con clausola di riservatezza, l’accesso civico è escluso: la ricorrente potrà semmai esercitare l’accesso documentale, dimostrando l’interesse personale, diretto e concreto e facendo valere le esigenze difensive rispetto alle ragioni di riservatezza. In mancanza di ragioni lato sensu difensive, il diritto alla conoscenza arretra rispetto alla tutela degli interessi economici e commerciali.

Il ricorso è pertanto accolto in parte, con ordine all’Amministrazione di ostendere gli atti di liquidazione; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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