Accesso civico generalizzato ai dati sui test positivi detenuti dalla ASL (TAR Sardegna n. 236 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 spetta a chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e non richiede motivazione sulle ragioni dell’esercizio. I soli limiti sono quelli tassativi posti a tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica, nazionale, difesa, relazioni internazionali) o privati (protezione dei dati personali, segretezza della corrispondenza). I dati meramente numerici, in quanto anonimizzati, non incontrano il limite della protezione dei dati personali e devono essere ostesi se detenuti dall’amministrazione. L’ASL rientra tra i soggetti tenuti all’ostensione ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato all’ASL n. 8 di Cagliari un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere la data in cui un laboratorio era stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus Sars Cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza. L’Amministrazione non ha fornito riscontro.
La ricorrente ha quindi agito ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna all’esibizione della documentazione; in subordine, l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. L’ASL si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la sopravvenuta carenza di interesse, avendo prodotto in giudizio la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di legittimazione passiva: la resistente rientra tra i soggetti tenuti all’ostensione ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, sicché l’istanza era correttamente rivolta all’ASL.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’accesso civico generalizzato. Il diritto riguarda dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria e risponde all’esigenza di favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e la partecipazione al dibattito pubblico. La legittimazione spetta a chiunque, a prescindere da un interesse difensivo o individuale, e l’istanza non richiede particolare motivazione.
I soli limiti all’esercizio del diritto sono quelli posti a tutela di interessi pubblici o privati. Nessuno di essi è ravvisabile nella specie: le informazioni relative al numero di test positivi sono meri dati numerici, come tali anonimizzati, e non incidono sulla protezione dei dati personali. Si tratta inoltre di dati inerenti ad attività svolte nel pubblico interesse e relative a pubblico servizio dell’Azienda.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha dato riscontro solo al primo punto dell’istanza, relativo alla data dell’autorizzazione, mentre ha negato l’accesso agli ulteriori dati. La documentazione versata in giudizio documenta il riscontro positivo alla sola richiesta sulla data dell’autorizzazione.
Il ricorso è perciò dichiarato in parte improcedibile, quanto al primo punto, e in parte accolto, quanto al numero di test positivi, limitatamente ai dati effettivamente posseduti dalla resistente. Il Tribunale ordina all’ASL di consentire l’accesso mediante trasmissione dei dati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, tenuto conto della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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