Tensostruttura stabile su campi da padel: serve titolo urbanistico (TAR Toscana n. 1324 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La copertura di impianti sportivi realizzata con tensostruttura metallica stabilmente ancorata al suolo e funzionale a un utilizzo non temporaneo costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, e non copertura pressostatica stagionale priva di rilevanza edilizia secondo l’art. 137, comma 1, lett. b), n. 3), l.r. Toscana n. 65/2014. Sua conseguenza è l’assoggettamento al rispetto degli indici e dei parametri edificatori dello strumento urbanistico di zona, la cui mancata previsione preclude la trasformazione. Il progetto che occupi superficie utile in eccedenza rispetto al limite fissato dalla scheda-norma non è assentibile, e l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo non supplisce al difetto di verifica di conformità urbanistica. L’autorizzazione paesaggistica è illegittima quando la motivazione dell’organo comunale non dia conto degli elementi valutativi richiesti e manchi il parere della Soprintendenza.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di abitazioni prospicienti la scheda-norma n. 03 del regolamento urbanistico comunale, recante la disciplina dell’area “Porta di Levante” e, in essa, la previsione di una zona verde per impianti sportivi con una struttura per spogliatoi, servizi e club house di superficie utile massima pari a 250 mq. Sull’area, di proprietà comunale, il Comune ha affidato in concessione la realizzazione e la gestione di un impianto polivalente, approvando con delibere di Giunta n. 39/2023 e n. 51/2023 il progetto definitivo-esecutivo presentato dalla società controinteressata.

Il progetto prevede quattro campi da padel coperti da una tensostruttura rigida di 50 x 24,20 m e altezza di 10 m, oltre ai due corpi di servizio che esauriscono il limite di superficie utile. I ricorrenti impugnano le delibere, l’autorizzazione paesaggistica e le determinazioni di indizione e conclusione della gara, deducendo difformità urbanistica, violazione dei confini del comparto, difetto istruttorio sul vincolo paesaggistico e assenza di titolo edilizio. Resistono il Comune, il Ministero della Cultura con la Soprintendenza e la controinteressata; intervengono promissari acquirenti di immobili vicini.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo le eccezioni preliminari. Sul piano della tempestività, mutuando i principi elaborati in materia di impugnazione dei titoli edilizi, il termine decorre dall’inizio dei lavori se si contesta l’an dell’edificazione e dal completamento se si contesta il quomodo, senza che alla piena conoscenza basti la pubblicazione all’albo pretorio. Poiché l’elevazione della struttura di copertura, avvenuta non prima del 28 aprile 2023, ha reso per la prima volta apprezzabili le dimensioni del manufatto, la notifica del 21 giugno 2023 è tempestiva. È invece inammissibile l’impugnazione della delibera n. 39/2023, integralmente sostituita dalla n. 51/2023.

Sull’interesse, la documentazione catastale prova la vicinitas e la fotografia in atti attesta la perdita di visuale, luce e aria, senza che occorra la titolarità di un diritto di veduta panoramica. È dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum dei promissari acquirenti, non configurabile il collegamento con la posizione dei ricorrenti.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La copertura dei campi non è assimilabile alla copertura pressostatica stagionale: è stabilmente ancorata al suolo e destinata a un utilizzo permanente. Il limite di 250 mq è stato esaurito dai due corpi di servizio, mentre l’ulteriore superficie coperta non trova indici edificatori nella scheda-norma; l’art. 11, comma 2, delle n.t.a. impone di leggere l’assenza di parametri come ostativa alla trasformazione. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Il terzo motivo è fondato: il parere della Commissione comunale del Paesaggio è del tutto insufficiente, non dà conto del rapporto tra opera e contesto e non è colmato dal parere della Soprintendenza, mai pervenuto, avendo il Comune definito il procedimento ai sensi dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004. Il titolo edilizio è viziato anche per il mancato esperimento della verifica di conformità urbanistica del progetto definitivo-esecutivo.

Ne segue l’annullamento della delibera n. 51/2023 nella parte in cui prevede la copertura con tensostruttura stabile di quattro campi e della relativa autorizzazione paesaggistica, con condanna alle spese del Comune e della controinteressata e compensazione nei rapporti con le amministrazioni statali e con gli intervenienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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