Deroga inedificabilità fascia costiera solo con urbanizzazioni tempestive (TAR Sardegna n. 235 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, prevista dall’art. 10-bis, comma 2, lett. b), l.r. n. 45/1989 per le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, presuppone che il termine decennale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non sia scaduto, oppure che le opere siano state interamente e tempestivamente eseguite. Il carattere eccezionale della norma impedisce di estenderne l’applicazione a contesti in cui le urbanizzazioni risultino solo parzialmente e tardivamente realizzate. Ai fini della qualificazione dell’opera, le rilevanti dimensioni e le caratteristiche costruttive, con ancoraggio stabile al suolo e allacci alle reti, escludono il requisito della precarietà e impongono la riconduzione dell’intervento alla nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi produce gli effetti della comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, con l’onere per l’interessato di presentare osservazioni, il cui difetto consolida l’esito sfavorevole. L’accertata inattaccabilità di una sola ragione ostativa sorregge autonomamente il diniego e rende inammissibili per carenza di interesse le censure avverso le altre.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel marzo 2022 allo SUAPE del Comune di Pula una dichiarazione unica autocertificativa per installare, su terreno detenuto in locazione e distinto in catasto, una struttura stagionale composta da chiosco e pergola, qualificata come temporanea, precaria e amovibile, per il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2022. Il lotto ricade in zona F, nella fascia dei 300 metri dalla battigia, all’interno del piano di lottizzazione Pinus Village, area che il ricorrente assume destinata ad attrezzature balneari e integralmente urbanizzata.

Il Servizio tutela del paesaggio regionale esprime parere positivo; il Settore Tecnico del Comune rilascia parere negativo, ravvisando una nuova costruzione non consentita dall’art. 10-bis l.r. n. 45/1989. Il SUAPE adotta la determinazione sfavorevole n. 28 del 20 aprile 2022. La società impugna l’atto, integrato da motivi aggiunti, deducendo il difetto di comunicazione dei motivi ostativi, l’erronea applicazione del vincolo e la contraddittorietà rispetto alle autorizzazioni annuali rilasciate dal 2012 al 2019, chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni processuali, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Sulla prima censura osserva che, secondo l’art. 11.2.3 delle Direttive SUAPE 2019, la determinazione conclusiva negativa della conferenza asincrona produce gli effetti della comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il provvedimento n. 28 del 2022 richiamava espressamente tale facoltà; il ricorrente non presentò osservazioni, con il conseguente consolidamento dell’esito.

Nel merito, la struttura proposta risulta composta da un chiosco di 98,85 mq e da una pergola con tavolato di 179,60 mq, poggianti su pedane e ancorati al suolo mediante dadi in cemento, con allacci idrici, fognari ed elettrici. Tali caratteristiche escludono il presupposto della precarietà e qualificano l’opera come nuova costruzione, assentibile solo con permesso di costruire.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Sardegna, Sez. II, n. 191 del 19.2.2010 e n. 81 del 7.2.2022): la deroga del comma 2 dell’art. 10-bis opera solo se il termine decennale ex art. 28 l. n. 1142/1950 non è scaduto, con opere almeno avviate, oppure se, scaduto il termine, le urbanizzazioni siano state interamente e tempestivamente eseguite. Nel caso concreto l’ultima convenzione integrativa risale al 1987 e il termine decennale è ampiamente scaduto; la relazione di collaudo del 12.2.2014 attesta la realizzazione solo di parte delle opere, per di più in difformità dalla convenzione del 28.7.1977. Le urbanizzazioni non sono dunque integralmente eseguite.

Poiché il vincolo di inedificabilità assoluta è inderogabile, il Comune non poteva assentire l’intervento. Il carattere dirimente di tale ostacolo consente di soprassedere sugli ulteriori motivi di diniego, in applicazione dell’orientamento per cui l’inattaccabilità di una sola ragione sorregge il provvedimento e rende inammissibili le doglianze sulle altre (Cons. Stato, Sez. V, n. 5473 del 2017). Per le stesse ragioni la domanda risarcitoria è respinta. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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