Nessuna colpa della Prefettura per interdittiva antimafia annullata (C.G.A.R.S. n. 233 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo non costituisce conseguenza automatica del suo annullamento in sede giurisdizionale. Spetta al ricorrente provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., compreso il dolo o la colpa dell’amministrazione. In materia di informativa antimafia, la natura elastica e opinabile dei presupposti fissati dagli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, la funzione anticipatoria e cautelare della misura e l’ampia discrezionalità del Prefetto impediscono di sovrapporre automaticamente il giudizio di illegittimità e il giudizio di colpevolezza. Ove le acquisizioni informative risultino astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione, opera l’errore scusabile e la colpa va esclusa, anche se la misura sia stata poi annullata dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società cooperativa e la sua legale rappresentante chiedono il risarcimento dei danni subiti per effetto di un’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura nel novembre 2011. Il provvedimento era motivato richiamando legami di parentela della ricorrente con soggetti gravati da precedenti per associazione mafiosa. L’atto è stato poi annullato dal TAR Sicilia per insufficienza motivazionale ed eccesso di potere per contraddittorietà.
Nel giudizio risarcitorio il primo giudice respinge la domanda, ritenendo non adeguatamente provato il danno. La parte propone appello, riproponendo anche i motivi assorbiti e censurando la valutazione sulla prova del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide il rilievo del primo giudice sulla mancata prova del danno, ma integra la motivazione su un profilo dirimente: difetta la prova dell’elemento psicologico. Il C.G.A.R.S. richiama la regola per cui la responsabilità aquiliana della p.a. esige, accanto all’illegittimità dell’atto, un quid pluris di rimproverabilità soggettiva, da scrutinare sullo sfondo delle norme attributive del potere.
La Corte ricostruisce la fisionomia dell’informativa antimafia. Il paradigma legislativo resta volutamente elastico: affida al Prefetto l’apprezzamento di indizi sintomatici di “eventuali tentativi” di infiltrazione e un giudizio prognostico sulla probabilità del condizionamento mafioso. L’attività è quindi fondata su valutazioni oggettivamente opinabili, relative alla valutazione di rischi e non all’accertamento di fatti. Da qui due conseguenze: la necessità di un sindacato giurisdizionale effettivo e penetrante; la difficoltà di configurare la colpa.
Il carattere sfuggente della regola di azione impedisce di trasporre pedissequamente le cause esimenti elaborate in via generale. Legittimità e colpevolezza non possono essere sovrapposte. Il beneficio dell’errore scusabile va riconosciuto quando le acquisizioni informative trasmesse dagli organi di polizia sono astrattamente idonee a un giudizio plausibile, ancorché in concreto insufficienti a legittimare la misura.
Applicando tali principi, la Corte esclude la colpa della Prefettura. Quanto al primo indice, il rilievo dei rapporti di parentela non è immotivato: emergono legami con soggetti ritenuti affiliati alla locale consorteria mafiosa e la posizione del padre, già vice sindaco di un Comune poi commissariato per ingerenze della criminalità organizzata. Quanto al secondo, non sussiste la lamentata contraddittorietà con la precedente informativa liberatoria: le note del 2007 non contenevano alcun cenno all’affinità con l’organizzazione mafiosa, sicché le situazioni non sono identiche. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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