Accesso civico generalizzato: il diniego generico viola l’obbligo di motivazione (TAR Toscana n. 338 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione si limiti a richiamare in modo generico i limiti dell’art. 5-bis del medesimo decreto, senza indicare quale specifica categoria di interesse pubblico o privato intenda tutelare e senza esplicitare il pregiudizio concreto che l’ostensione arrecherebbe. L’onere motivazionale è rafforzato dalla natura discrezionale del bilanciamento demandato all’amministrazione, che deve ponderare gli interessi in conflitto nel caso concreto. Le ragioni del diniego non possono essere integrate per la prima volta in sede processuale, in violazione del divieto di motivazione postuma. Il giudice amministrativo, accertato il vizio, annulla il provvedimento e ordina la rideterminazione dell’istanza, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sull’ostensibilità dei documenti.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale toscano agisce per l’annullamento del diniego con cui la Regione Toscana ha respinto la sua istanza di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava gli atti di contestazione e irrogazione delle penali contrattuali adottati dalla Regione nei confronti del precedente affidatario del servizio, nonché la relativa documentazione istruttoria, per il periodo di vigenza del c.d. “contratto ponte” e dei successivi atti di imposizione dell’obbligo di servizio.
La società riferisce di aver appreso, nell’ambito di un distinto giudizio di accesso, che l’amministrazione aveva applicato penali al precedente gestore e di voler favorire una forma diffusa di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La Regione resiste, sostenendo la correttezza del diniego. Il Tribunale accoglie il ricorso nei termini di seguito precisati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, che elenca interessi pubblici e privati eterogenei alla cui tutela il diniego può essere finalizzato. La risposta regionale si era limitata a comunicare l’impossibilità di accogliere l’istanza in ragione dei limiti previsti dalla norma e a ritenere non “opportuna” l’ostensione, richiamando inoltre giurisprudenza sul possibile uso distorto dell’istituto.
Tale motivazione è insufficiente. Il Tribunale rileva che non è dato comprendere a quale dei diversi limiti la Regione abbia inteso riferirsi, né in cosa consistano le addotte ragioni di opportunità. Il diniego resta perciò generico e non consente al richiedente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, con violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della disciplina sull’accesso civico.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la costruzione dell’art. 5-bis affida all’amministrazione la ponderazione e il contemperamento degli interessi, espressione di potere discrezionale da esercitare nel caso concreto, in ragione della legittimazione diffusa e immotivata propria dell’accesso generalizzato (T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 370 del 2023). Richiama altresì le Linee guida ANAC, secondo cui l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione della risposta negativa.
Non rileva, per il Tribunale, che la Regione abbia precisato solo nella memoria processuale che l’interesse pregiudicato sarebbe il regolare svolgimento dell’attività ispettiva, né che abbia allegato in quella sede la contrarietà a buona fede della richiesta. Si tratta di un’integrazione postuma della motivazione, inammissibile perché formatasi fuori dal provvedimento impugnato.
Accolto il motivo di difetto di motivazione, il Collegio annulla il diniego e ordina alla Regione di rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni. Il Tribunale esclude però di disporre direttamente l’ostensione, non avendo elementi sufficienti per verificare se i documenti possano essere esibiti, così rimettendo la valutazione al potere discrezionale dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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