Ordine di demolizione: natura reale e irrilevanza del decorso del tempo (Cons. Stato n. 136 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Esso costituisce una sanzione amministrativa di carattere reale e prescinde dall’accertamento di una responsabilità soggettiva del proprietario, potendo essere indirizzato a chiunque si trovi in un rapporto qualificato con il bene tale da consentire il ripristino dello stato dei luoghi. Il mero decorso del tempo dall’esecuzione dell’intervento non sana la situazione abusiva e non ingenera alcun affidamento tutelabile, non sussistendo un provvedimento ampliativo sulla cui base le opere siano state realizzate. In sede di appello, la censura non proposta in primo grado è inammissibile per violazione del divieto di nova, restando l’appellante onerato di specificare le critiche alla sentenza impugnata.

Il Fatto

Le appellanti impugnano la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza comunale di demolizione delle opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire. Le opere consistono in un villino trifamiliare edificato in assenza di conformità al titolo abilitativo rilasciato alla società costruttrice.

Il primo giudice respinge tutte le censure, escludendo valenza esimente alle asserite attività di controllo del Comune, negando rilievo al collaudo e alla possibilità astratta di sanatoria, e affermando la legittimità dell’ingiunzione anche nei confronti del proprietario, in virtù della natura reale della sanzione. Le appellanti ripropongono le deduzioni disattese e formulano ulteriori contestazioni; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato. Le censure relative alla sottoscrizione dell’atto impugnato sono inammissibili per violazione del divieto di nova in appello sancito dall’art. 104 c.p.a., non essendo state proposte in primo grado; anche l’azione di nullità è soggetta al termine di decadenza dell’art. 31, comma 4, c.p.a., pacificamente decorso. La Corte ribadisce l’onere dell’appellante di specificare i motivi ai sensi dell’art. 101 c.p.a., non potendosi limitare a un generico richiamo delle ragioni già dedotte, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1308 del 2020.

Nel merito, le doglianze si fondano su elementi estranei al presupposto indefettibile della misura repressiva, cioè la realizzazione di opere in difformità dal titolo, con legittimo esercizio del potere repressivo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Le deduzioni sui controlli comunali e sui collaudi sono inconferenti: il collaudo statico è rimesso a un tecnico abilitato e non rientra nelle attribuzioni degli uffici comunali. Né la comunicazione di fine lavori né la dichiarazione di agibilità implicano un giudizio di conformità edilizia.

Quanto ai profili di responsabilità della società costruttrice o dei professionisti, essi attengono ai rapporti privatistici e restano estranei al giudizio. L’onere di dimostrare l’insussistenza delle difformità gravava sulle appellanti, che non hanno allegato evidenze idonee a contestare l’accertamento comunale.

Sul decorso del tempo, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione è atto vincolato e l’abuso comporta una lesione permanente dei valori costituzionali, da ripristinare a prescindere dal momento dell’accertamento. Non vi è affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non sana. La sanzione, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e va emanata anche verso chi non ha commesso la violazione ma si trova in rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato. L’appello è pertanto respinto, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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