Sei scatti stipendiali ai fini del TFS anche per il collocamento a riposo a domanda (TAR Toscana n. 339 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, e richiamato per il personale militare dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare anche nell’ipotesi di collocamento in quiescenza a domanda, purché siano posseduti i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è quella dell’art. 16 della legge n. 121/1980, che comprende il Corpo della Guardia di Finanza, senza necessità di interpretazione estensiva. Il termine del 30 giugno fissato dal secondo comma dell’art. 6-bis non ha natura decadenziale, ma è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. L’attribuzione dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio non è subordinata al versamento della contribuzione previdenziale prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che opera ai soli fini della base pensionabile.

Il Fatto

I ricorrenti, ex militari della Guardia di Finanza collocati in quiescenza nel corso del 2018, chiedono l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, oltre condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. Essi assumono di possedere i requisiti previsti per il collocamento a riposo a domanda: cinquantacinque anni di età e almeno trentacinque anni di servizio.

L’Istituto resiste, chiedendo in via pregiudiziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sostenendo l’inapplicabilità della norma invocata al personale della Guardia di Finanza, l’operatività del diverso art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, il difetto di coordinamento dell’art. 1911 C.O.M., l’onere contributivo e il mancato rispetto del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di integrazione del contraddittorio: il M.E.F. è privo di legittimazione passiva, essendo l’I.N.P.S. l’unico soggetto obbligato alla liquidazione dell’indennità di buonuscita, come già affermato dalla Sezione in un precedente del 2022.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, al primo comma attribuisce il beneficio in caso di cessazione per limiti di età, inabilità o morte; al secondo comma lo estende a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio. La nozione di forze di polizia va individuata nell’art. 16 della legge n. 121/1980, confermata dal rinvio dell’art. 6 del d.l. n. 387/1987 e dalla ratio dell’intero decreto, attuativo dell’accordo sindacale del 13 febbraio 1987.

Il Collegio esclude l’applicabilità ai ricorrenti dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987: benché non abrogato espressamente dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, è venuta meno la norma di legge che lo aveva introdotto, senza volontà di far rivivere il testo originario. L’art. 1911, terzo comma, C.O.M. conferma quindi la vigenza del beneficio. I primi due commi della stessa disposizione riguardano fattispecie diverse, non applicabili ai ricorrenti.

Quanto alla tesi dell’Istituto sul versamento contributivo, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non del trattamento di fine servizio, come chiarito dal tenore letterale. Infine, il termine del 30 giugno non è decadenziale: ragioni testuali e sistematiche lo escludono, poiché il terzo comma dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’eventuale ambiguità va superata nel senso più favorevole agli interessati.

Il ricorso è dunque accolto: accertato il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con la base di calcolo aumentata dei sei scatti, l’I.N.P.S. è condannato al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *