Ricorso per ordinanza di rimozione rifiuti inammissibile per mancata notifica al controinteressato (TAR Lombardia n. 356 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, ingiunge in solido al fallimento e al proprietario dell’area la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce atto plurimo, scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari. Il proprietario dell’area è controinteressato rispetto all’ordine rivolto al fallimento, perché l’accoglimento del ricorso lo renderebbe unico obbligato. Il ricorso proposto dal solo fallimento deve quindi essere notificato anche al proprietario, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b, e 41, comma 2, c.p.a. L’intervento volontario depositato senza previa notifica alle altre parti è inammissibile per violazione dell’art. 50, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La società titolare di un sito industriale nel Comune di Berzo Demo svolgeva attività di stoccaggio e recupero di rifiuti. Dichiarato il fallimento, sull’area restarono ingenti cumuli di rifiuti. Dopo una prima ordinanza sindacale del 2014, confermata in sede cautelare, e una seconda del 2017, anch’essa confermata, gli enti accertarono una contaminazione della falda.

Nel 2021 il Comune avviò il procedimento per l’emanazione di un’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il Commissario straordinario, con l’ordinanza n. 13/2022, ingiunse al fallimento e alla proprietà delle aree, in solido, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. Il fallimento impugnò il provvedimento davanti al TAR, dolendosi tra l’altro della mancata integrazione del contraddittorio e dell’erronea indicazione del proprietario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la posizione della Provincia, costituitasi spontaneamente pur non essendo stata evocata. La qualifica è quella di interveniente volontaria ad adiuvandum, ma l’intervento è inammissibile perché depositato direttamente in giudizio senza previa notifica alle altre parti, come impone l’art. 50, comma 2, c.p.a.

Passando alle eccezioni del Comune, il Tribunale ritiene infondata quella di acquiescenza. Le attività esecutive del fallimento furono tutte accompagnate da note di non acquiescenza, sicché l’interesse alla decisione permane.

È invece fondata l’eccezione di mancata notifica al controinteressato. L’ordinanza impugnata è un atto plurimo, formalmente unico ma sostanzialmente scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari. Rispetto all’ordine rivolto al fallimento, il proprietario dell’area è controinteressato: se il ricorso fosse accolto e l’ordinanza annullata, egli resterebbe l’unico obbligato alla rimozione, perdendo la possibilità di ripartire l’onere con il coobbligato solidale.

Il Collegio verifica poi l’individuazione del soggetto. L’ordinanza indica la proprietà delle aree “ex Selca S.p.A.”, e la motivazione richiama la società assoggettata alla procedura. La trasformazione da s.p.a. a s.r.l. con cambio di denominazione non determina estinzione del soggetto: ai sensi dell’art. 2498 c.c. l’ente trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali. Richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 23030 del 2020 e Cass. civ., sez. III, n. 13467 del 2011, il Tribunale conferma che la trasformazione è vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, come dimostrano l’identico codice fiscale e il perdurare dello stesso amministratore unico.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del ricorrente nei rapporti con il Comune, liquidandole in considerazione del valore della controversia e della mole documentale; le compensa invece con la Provincia, essendo inammissibili sia il ricorso sia l’intervento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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