Accesso civico generalizzato e diniego fondato sull’opposizione del controinteressato (TAR Sicilia n. 1142 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso civico generalizzato non può essere fondato sulla sola opposizione del soggetto controinteressato, poiché la normativa in materia rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta il potere-dovere di valutare la fondatezza dell’istanza e di operare il bilanciamento con l’interesse qualificato del richiedente, anche in contrasto con l’opposizione manifestata. Le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 non operano in modo automatico, ma richiedono una valutazione caso per caso. L’amministrazione deve indicare l’interesse concretamente pregiudicato, dimostrare il nesso causale tra ostensione e pregiudizio e provare che quest’ultimo sia evento altamente probabile e non meramente possibile. Il diniego che si limiti a richiamare l’attinenza del documento ad “indagini” o “attività ispettive” è generico e illegittimo.

Il Fatto

Due organizzazioni sindacali hanno presentato istanza di accesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 per ottenere la relazione redatta dal servizio di prevenzione e sicurezza dell’azienda sanitaria provinciale, concernente un’indagine ispettiva svolta presso alcune unità operative ospedaliere per verificare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

L’azienda ospedaliera ha negato l’ostensione, aderendo all’opposizione del servizio ispettivo, che aveva richiamato le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. n. 33/2013, invocando la conduzione di indagini sui reati e il regolare svolgimento di attività ispettive, oltre alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del proprio personale. Le organizzazioni sindacali hanno proposto ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che l’istanza di ostensione può legittimamente essere rivolta all’amministrazione che detiene il documento richiesto. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Tribunale esclude innanzitutto che l’amministrazione possa assumere a fondamento del diniego la mancanza del consenso del controinteressato. La disciplina sull’accesso, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all’amministrazione il potere di valutare la fondatezza dell’istanza, anche in contrasto con l’opposizione manifestata. Nel caso di specie l’azienda ospedaliera si è limitata ad aderire all’opposizione, senza compiere alcun bilanciamento con l’interesse qualificato dimostrato dai ricorrenti, attinente al rispetto delle condizioni di sicurezza ambientali nei luoghi di lavoro.

La Corte ricostruisce poi il sistema dell’art. 5-bis, distinguendo le eccezioni assolute, previste dal comma 3, dalle eccezioni relative, individuate ai commi 1 e 2. Solo le prime impongono il rifiuto; le seconde richiedono una valutazione caso per caso, secondo la tecnica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela degli interessi contrapposti. Il richiamo è alle Linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016 e alla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come il pregiudizio debba essere concreto.

Ne deriva che non basta l’attinenza della relazione ad “indagini” ed “attività ispettive”. Il pregiudizio deve essere concreto e legato da un preciso nesso causale all’ostensione; l’amministrazione deve indicare l’interesse pregiudicato, dimostrare che il pregiudizio dipende dalla divulgazione e provare che sia evento altamente probabile. Tali valutazioni, anche dopo la richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, non sono state compiute. Il diniego è quindi generico e illegittimo, con accoglimento del ricorso, accertamento del diritto all’ostensione e condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso entro trenta giorni. In caso di mancata esibizione è prevista la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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