Conversione permesso di soggiorno per minore età: irrilevanza cautelare per intervenuta espulsione (TAR Lombardia n. 519 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere respinta qualora, nel corso del giudizio, sia già stata eseguita l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato. L’avvenuta esecuzione del provvedimento espulsivo determina infatti il venir meno del requisito del periculum in mora, poiché non sussiste più, allo stato, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della sussistenza dei presupposti della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è condotta con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, non già a quella antecedente all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
Un cittadino straniero, già titolare di permesso di soggiorno per minore età, presentava alla Questura di Como istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione rigettava la richiesta con decreto del 27 gennaio 2026, notificato il successivo 6 febbraio 2026. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio il solo Ministero dell’Interno, mentre la Questura di Como restava contumace.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. La valutazione è stata incentrata sulla sussistenza dei due requisiti della misura cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Con riferimento al secondo requisito, il Collegio ha rilevato che, medio tempore, era stato eseguito il provvedimento di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato. Tale circostanza assume rilievo decisivo: l’esecuzione dell’espulsione determina infatti il venir meno dell’attualità del pregiudizio che la misura cautelare mira a prevenire. Una volta che il ricorrente è stato espulso, la sospensione del diniego di conversione del permesso di soggiorno non potrebbe produrre alcun effetto utile e immediato, mancando il requisito della grave e irreparabile attualità del danno.
Il Collegio ha pertanto concluso che non sussistesse, allo stato, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, rigettando la domanda cautelare. La carenza del periculum in mora ha reso assorbente tale rilievo, senza necessità di esaminare nel merito la fondatezza delle censure proposte avverso il diniego di conversione. La pronuncia non incide, pertanto, sul merito della controversia.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione. L’ordinanza è stata infine assistita dalla misura di oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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