Graduatorie concorsuali biennali e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Piemonte n. 1742 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per due anni dalla data di approvazione, anche ai fini dello scorrimento degli idonei non vincitori. Spirato il biennio, il provvedimento di esclusione dalla procedura perde efficacia e la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo il suo eventuale accoglimento idoneo a procurare un vantaggio diretto e immediato. Resta salvo l’interesse all’accertamento dei vizi ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Nel merito, le valutazioni tecniche sui titoli dei candidati sono sindacabili solo in presenza di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi, poiché l’equipollenza sostanziale dei CFU deve essere provata dal ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente è stata esclusa da una procedura concorsuale bandita per il reclutamento di docenti della scuola secondaria, nella classe di concorso relativa alla lingua inglese. L’amministrazione ha motivato l’estromissione con il difetto dei 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 e L-LIN/02, richiesti dall’art. 3 del bando e dalla Tabella A del d.m. n. 259/2017.

La candidata ha impugnato il provvedimento di esclusione, la comunicazione di avvio del procedimento e la graduatoria regionale, deducendo un unico motivo: l’amministrazione non avrebbe verificato l’equipollenza sostanziale delle competenze acquisite nei corsi formalmente ricondotti al SSD L-LIN/12. L’istanza cautelare è stata respinta in prima battuta. La causa è giunta alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’interesse. La graduatoria regionale è stata approvata il 17.03.2023: ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, la sua vigenza biennale è spirata il 16.03.2025, oltre un anno prima dell’udienza di discussione. Il provvedimento impugnato è dunque divenuto inefficace e ha perduto ogni attuale portata lesiva.

Da qui la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo il suo accoglimento arrecare alla candidata alcun vantaggio diretto e immediato. La stessa difesa attorea ha riconosciuto l’improcedibilità, con formula dubitativa, dichiarando di coltivare l’interesse all’accertamento dei vizi ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

Il Collegio esamina quindi il merito. La candidata rivendica l’equipollenza dei corsi sostenuti, ma non offre prova del loro contenuto sostanziale. La dispensa prodotta non ha valore probatorio: si tratta di poche facciate di un libro di testo in inglese con glosse manoscritte, insufficienti a documentare tre corsi universitari e non riconducibili con certezza alla ricorrente.

Parimenti irrilevanti sono la pubblicazione sugli insegnamenti di linguistica nell’ateneo e la guida dello studente, che non specificano il contenuto dei singoli corsi né il SSD di effettiva afferenza. Non è provato, nemmeno in via indiziaria, che quegli insegnamenti vertessero su temi riconducibili agli SSD L-LIN/01 e L-LIN/02.

Le valutazioni tecniche dell’amministrazione sui titoli sono connotate da discrezionalità e si sottraggono al sindacato di legittimità, salvo sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 3225 del 2024, Sez. II, n. 4675 del 2023 e Sez. III, n. 3733 del 2023. Anche ammesso che un corso afferisse ai settori richiesti, manca comunque la prova del raggiungimento del numero di CFU necessari: la censura non supera la prova di resistenza e l’istanza istruttoria è inammissibile perché esplorativa. Il ricorso è respinto anche ai fini dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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