Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13359 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente, prima dell’introito del ricorso per la decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato per il decorso del tempo, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Gli effetti degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede in pendenza del giudizio restano fermi, non potendo l’alternanza degli esiti delle fasi processuali andare a detrimento dello studente che abbia sostenuto esami in seguito a una pronuncia cautelare del giudice amministrativo, ancorché non definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica per alcune classi collaterali di un istituto tecnico, attivate per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti, tra cui il D.M. n. 83 del 10/10/2008 e il D.M. 29 novembre 2007, n. 267.
Con ordinanza cautelare del 2 dicembre 2025, il TAR aveva sospeso il provvedimento impugnato, rilevando la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il pregiudizio grave e irreparabile per la continuità didattica degli alunni. In data 3 luglio 2026, la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, per effetto della sospensione cautelare, le classi collaterali hanno potuto concludere l’anno scolastico 2025/2026 in regime di parità e gli alunni hanno sostenuto i relativi esami di Stato. La ricorrente ha quindi dichiarato che dalla definizione del ricorso non sarebbe derivata alcuna utilità, essendosi esauriti gli effetti del provvedimento gravato.
Richiamando il principio fondamentale della domanda, il TAR ha precisato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo resta nella disponibilità della parte. Ove quest’ultima dichiari, prima dell’introito del ricorso per la decisione di merito, di non avere più interesse all’annullamento degli atti, il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito.
La Sezione ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte può rinunciare o manifestare il proprio disinteresse alla pronuncia.
Quanto agli effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede, il Collegio ha richiamato il principio per cui non può andare a detrimento dello studente l’alternanza degli esiti delle fasi del processo, quando gli esami siano stati sostenuti a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo, sia pure non definitiva. Le spese processuali sono state compensate, sussistendo sufficienti ragioni.
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Nota della Redazione
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