Partecipazione procedimentale e termine inutilmente concesso nell’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 322 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, qualora l’amministrazione comunale ritenga di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e assegni all’interessato un termine per la presentazione di memorie, non può adottare e notificare il provvedimento conclusivo prima della scadenza di quel termine. La condotta che vanifichi le facoltà partecipative così concesse integra violazione dell’art. 7 e non è sanata dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché la natura vincolata dell’ordine di demolizione non rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, quando l’interessato contesti i presupposti dell’abuso. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e, per invalidità derivata, del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale. Resta fermo che l’esatta individuazione delle unità immobiliari e dell’area di sedime, con i dati catastali attuali, è adempimento indispensabile per la produzione dell’effetto acquisitivo e per l’opponibilità ai terzi.

Il Fatto

La ricorrente acquistava un fondo rustico e otteneva dal Comune una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato con piano interrato e piano terra. Nel marzo 2009 l’ufficio tecnico comunale comunicava l’avvio del procedimento relativo ad asserite opere abusive, riconoscendo la facoltà di presentare memorie entro cinque giorni. Nella stessa giornata del 6 aprile 2009 le venivano notificati sia la comunicazione di avvio sia l’ordinanza di demolizione.

La ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la lesione delle facoltà partecipative e l’illegittimità dell’ordine per difetto dei presupposti. In pendenza del giudizio interveniva l’acquisizione al patrimonio comunale, impugnata con motivi aggiunti anche per invalidità derivata. Il TAR respingeva il ricorso; la parte soccombente proponeva appello, lamentando la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. La sentenza di primo grado aveva giustificato il rigetto richiamando la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, adottata per totale difformità dei lavori rispetto alla concessione. Tale motivazione non aderisce alla fattispecie concreta.

È pacifico che il Comune abbia comunicato l’avvio del procedimento, invitando l’interessata a far pervenire memorie entro cinque giorni, e che quella comunicazione sia giunta alla destinataria il 6 aprile 2009, lo stesso giorno in cui le fu notificata l’ordinanza conclusiva. L’amministrazione ha quindi chiuso il procedimento senza attendere la scadenza del termine che essa stessa aveva assegnato.

Il C.G.A.R.S. riconosce che, per la natura vincolata degli atti di repressione dell’abuso, i momenti partecipativi sono ridotti, come già affermato da C.G.A.R.S. n. 750 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 419 del 2024. Ciò che però rileva è che il Comune ha scelto di attivare il contraddittorio e poi lo ha vanificato: la condotta integra violazione dell’art. 7 e una evidente mortificazione delle facoltà partecipative.

Non soccorre l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. La norma impedisce l’annullamento per vizi del procedimento solo quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto l’appellante ha contestato i presupposti della demolizione, sostenendo che l’edificio non è integralmente diverso da quello assentito e non ha volumetria superiore. Ove avesse potuto partecipare, avrebbe potuto contribuire all’istruttoria e all’accertamento di natura, dimensioni e caratteristiche delle opere, distinguendo quelle abusive dagli interventi assentiti.

L’accoglimento del primo motivo, assorbente, comporta la riforma della sentenza e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, nonché, per invalidità derivata, del provvedimento di acquisizione. Il Collegio osserva inoltre, ai fini dell’effetto conformativo, che l’esatta individuazione delle unità immobiliari e dell’area di sedime, con gli attuali dati catastali, è indispensabile perché si produca l’effetto acquisitivo e perché, mediante la trascrizione, l’acquisto sia opponibile ai terzi, secondo quanto precisato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2459 del 2023. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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