Accesso del consigliere comunale al parere legale sul transazione TARI (TAR Puglia n. 209 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è titolare di un diritto di accesso agli atti e alle informazioni dell’ente, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, di estensione più ampia rispetto all’accesso documentale ordinario e non condizionato da un onere di motivazione. Tale diritto non è assoluto e richiede un bilanciamento con gli interessi contrapposti. Il limite di non ostensibilità dei pareri legali privi di funzione endoprocedimentale opera quando il parere sia correlato a una lite, attuale o potenziale, o ad attività precontenziose, al fine di non pregiudicare le strategie difensive dell’ente. Quando invece il parere non si correla ad alcun contenzioso e riguarda la correttezza dell’operato dell’amministrazione, l’interesse conoscitivo del consigliere, funzionale al controllo politico-amministrativo, prevale sul riserbo dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente, membro del Consiglio comunale di un ente locale, ha chiesto l’ostensione di un parere legale reso in favore dell’amministrazione in relazione a un atto di transazione stragiudiziale sottoscritto dall’ente con una società in materia di TARI. L’istanza era fondata sugli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e sull’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’operato degli organi istituzionali.

Il Comune ha negato l’accesso con un primo diniego; adito il ricorso alla Commissione per l’accesso, che ha invitato l’ente al riesame, il Comune ha confermato il diniego con un nuovo provvedimento. Il consigliere ha impugnato quest’ultimo davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’ente all’esibizione integrale del documento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari dell’amministrazione. Quanto alla dedotta inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, il Tribunale ha osservato che l’ente non aveva individuato alcun soggetto controinteressato in sede procedimentale; l’istante non era quindi tenuto a notificare il ricorso a terzi. Il controinteressato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, è solo chi vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza: non lo è l’autore del parere, non essendo desumibile una lesione della sua riservatezza dalla mera provenienza dell’atto.

Quanto alla tardività e all’incompetenza della Commissione, il Tribunale ha qualificato il secondo provvedimento come atto di conferma in senso proprio, fondato su autonoma riponderazione dei presupposti e sostitutivo del primo diniego. Esso è quindi insensibile ai vizi del provvedimento originario.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’accesso ai pareri legali è ammesso quando il parere ha funzione endoprocedimentale ed è correlato a un procedimento che si conclude con un provvedimento collegato; è invece negato quando il parere serve a definire una strategia difensiva una volta insorto un contenzioso o iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in giudizio.

Il Tribunale ha però rilevato che l’istanza proveniva da un consigliere comunale, con il peculiare regime dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000, che riconosce un accesso di estensione maggiore, senza onere motivazionale e volto a consentire il controllo sull’operato dell’amministrazione. Operando il bilanciamento, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse del ricorrente: il parere non risultava correlato ad alcuna lite, attuale o potenziale, né ad attività precontenziose dell’ente, e aveva per oggetto una stipula negoziale già perfezionata. Il suo contenuto, riguardando la correttezza dell’operato comunale, era particolarmente utile per l’esercizio delle funzioni di consigliere.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’ente all’ostensione integrale del parere entro trenta giorni. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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