Silenzio e ritardo della p.a., risarcimento escluso se l’errore è scusabile (TAR Puglia n. 209 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a. per ritardo nella conclusione del procedimento, il danneggiato deve provare la lesione dell’interesse legittimo, il pregiudizio, il nesso causale e l’elemento psicologico. La colpa dell’amministrazione può ritenersi accertata solo quando, considerato il comportamento complessivo degli organi intervenuti, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di fatto e normativo tale da dimostrare disattenzione o incapacità. Non integra la fattispecie la violazione del termine derivante da un errore scusabile, che deve essere provato dal danneggiante, quando la cornice normativa è criptica e le competenze sono ripartite tra enti. La domanda di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 presuppone inoltre l’attivazione del potere sostitutivo nei termini di cui all’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria specialistica ambulatoriale presso una struttura ospedaliera. Formatosi il silenzio dell’ente, la società otteneva nel 2015 una pronuncia favorevole di questo Tribunale sull’azione avverso il silenzio; in quella sede le domande risarcitorie e di indennizzo erano state respinte perché generiche.
Proposto appello limitatamente al capo sul risarcimento, il Cons. Stato n. 512/2024 annullava con rinvio la decisione, per mancata conversione del rito speciale in quello ordinario ai fini dell’azione risarcitoria. La società riassumeva quindi il processo chiedendo il ristoro del danno da ritardo e l’indennizzo da mero ritardo, quantificando il pregiudizio sulla base di una perizia di parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda come azione di responsabilità per ritardo, da inquadrare come perdita di chance di guadagno riferita alla specifica attività d’impresa. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 7 del 2021, il Tribunale ricorda che il danneggiato deve rigorosamente provare la lesione dell’interesse legittimo e l’interesse materiale sotteso, oltre al pregiudizio e al nesso eziologico.
Nel caso concreto gli elementi oggettivi risultano integrati: l’azione amministrativa si è svolta oltre il termine di 150 giorni, come accertato in via definitiva, con attribuzione ritardata del bene della vita. Il Tribunale precisache il danno non coincide con il fatturato, ma va parametrato al mancato guadagno effettivo, sottraendo i costi ai ricavi.
Il nodo decisivo è però l’elemento psicologico. Il Comune non è rimasto inerte: ha inoltrato l’istanza alla Regione “per competenza”, con uno scambio tempestivo di corrispondenza che ha evidenziato una totale divergenza interpretativa. Soprattutto, la normativa settoriale e la ripartizione di competenze operata dall’art. 8 della l.r. Puglia n. 8/2004 rendevano il percorso giuridico-amministrativo incerto, sì da configurare un errore scusabile. I chiarimenti regionali, lungi dal comprovare un ostruzionismo, confermano il contrasto giuridico. Ne deriva l’esclusione della colpa, secondo la lettura già affermata da T.A.R. Puglia, Bari, n. 23/2021 e ribadita da Cons. Stato n. 6700/2024: la responsabilità sussiste solo in caso di inosservanza dolosa o di contegno dilatorio ingiustificato.
Quanto all’indennizzo, la domanda non è accoglibile per difetto del presupposto: la norma richiede l’immediata sollecitazione del potere sostitutivo entro i successivi 20 giorni, e tale attivazione non risulta.
Nota della Redazione
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