Aree a pianificazione zero e diniego di occupazione suolo pubblico (TAR Veneto n. 635 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere di pianificazione dell’uso del suolo pubblico, in quanto atti a contenuto ampiamente discrezionale, non sono soggette a un obbligo puntuale di motivazione. Il diniego di concessione di occupazione è legittimo quando richiama per relationem il divieto contenuto nell’atto pianificatorio presupposto e i motivi ostativi comunicati, purché sia rispettata l’intesa con le autorità di tutela. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di identità assoluta delle situazioni di fatto, che non sussiste tra aree a pianificazione zero e aree a pianificazione specifica. La concessione temporanea rilasciata in regime emergenziale non consolida alcuna aspettativa legittima rispetto al regime ordinario e non vincola l’amministrazione.

Il Fatto

Una società titolare di un pubblico esercizio di somministrazione in Venezia presentava al Comune istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico per uno spazio di modeste dimensioni in aderenza al locale.

Il Comune trasmetteva i motivi ostativi, richiamando il divieto di occupazione previsto per quell’area dalla deliberazione di giunta comunale. La ricorrente presentava osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, evidenziando che la medesima area era già stata oggetto di concessione emergenziale e che in campi analoghi erano stati rilasciati plateatici a terzi. Il diniego veniva poi confermato. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto, articolando censure di difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti, con annessa domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto agli atti pianificatori, la giurisprudenza costante esclude che le delibere di programmazione dell’uso del suolo pubblico siano soggette a un obbligo puntuale di motivazione, trattandosi di atti a contenuto ampiamente discrezionale, richiamandosi in tal senso Cons. Stato n. 4129/2024. Le scelte risultano peraltro frutto di un’istruttoria condivisa con la Soprintendenza e la Regione, come emerge dal verbale della conferenza di servizi.

Il diniego è poi adeguatamente motivato per relationem, avendo richiamato il divieto contenuto nell’allegato alla deliberazione e i motivi ostativi già comunicati. Il rinvio a un atto presupposto puntualmente indicato costituisce tecnica motivazionale ammessa. Quanto all’art. 52, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004, la condizione dell’intesa con le autorità di tutela è pacificamente soddisfatta.

La censura di disparità di trattamento rispetto a un campo limitrofo è infondata: come chiarito da Cons. Stato n. 6269/2025, il vizio è configurabile solo in presenza di identità assoluta tra le situazioni di fatto, che qui manca, poiché l’area richiesta rientra tra quelle a pianificazione zero mentre l’altra è soggetta a pianificazione specifica.

Nessuna contraddizione deriva dalla concessione emergenziale del 2021, espressamente qualificata come temporanea e connessa al regime COVID. Essa non costituisce precedente vincolante né consolida alcuna aspettativa rispetto al regime ordinario, escludendosi l’invocato contrarius actus. Il profilo del flusso pedonale è irrilevante, poiché il diniego si fonda sull’inclusione dell’area tra quelle interdette, elemento preclusivo logicamente anteriore a ogni verifica parametrica. Infine, la scelta degli strumenti di presidio del decoro urbano è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria rigettata, con condanna alle spese e compensazione verso la Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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