Accesso difensivo agli atti di gara prevale su dati personali comuni (TAR Lombardia n. 3123 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso documentale proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. ha natura di accesso difensivo e non di istanza istruttoria: essa non segue automaticamente le sorti del giudizio nel quale è proposta e conserva autonoma rilevanza anche ai fini di una tutela stragiudiziale o di una diversa azione. Nel bilanciamento con la riservatezza, allorché i dati oscurati siano dati personali comuni e non sensibili, giudiziari o supersensibili, non opera il criterio della stretta indispensabilità né quello della parità di rango, ma il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico, tendenzialmente prevalente. Il rito accelerato dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 si applica ai soli oscuramenti fondati su segreti tecnici o commerciali e non agli omissis apposti su altra base.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata nella gara per il servizio di lavanolo suddivisa in otto lotti e aggiudicata per il lotto di interesse alla controinteressata, ha chiesto alla stazione appaltante l’accesso agli atti di gara, dichiarando di voler valutare la possibilità di un’azione giudiziaria per il ribaltamento della graduatoria. L’amministrazione ha riscontrato l’istanza consegnando la documentazione solo in parte e con omissis.
La ricorrente ha quindi impugnato le note di riscontro e, dopo la trasmissione di ulteriore documentazione in corso di causa, ha proposto motivi aggiunti insistendo per il rilascio integrale di tre categorie di atti. La controinteressata ha eccepito la tardività delle domande, l’improcedibilità e l’inammissibilità per la pretesa strumentalità rispetto a un ricorso principale asseritamente irricevibile. L’amministrazione non ha controdedotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività e la ritiene infondata. L’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 introduce un rito accelerato per l’accesso ai documenti oscurati in presenza di segreti tecnici o commerciali, con ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Nel caso concreto la ricorrente non reagisce a oscuramenti di quella natura, ma chiede atti concernenti la verifica dei requisiti generali dell’aggiudicataria, rispetto ai quali gli omissis prescindono da esigenze di tutela del segreto. La disciplina speciale non viene dunque in rilievo.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità delle domande proposte con il rito dell’art. 116, comma 2, c.p.a.. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 4/2023, il Collegio qualifica la domanda come accesso difensivo “qualificato” dalla strumentalità rispetto alle situazioni giuridiche azionate, ma precisa che si tratta di strumentalità in senso ampio: il giudice valuta non solo la rilevanza del documento per la decisione, ma anche l’utilità per una definizione stragiudiziale o per una nuova impugnazione. La domanda non ha valenza eminentemente istruttoria e non segue le sorti del giudizio principale.
Nel merito, l’interesse strumentale sussiste ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990. Quanto agli omissis sulle dichiarazioni di aggiornamento e sugli atti del soccorso istruttorio, i dati oscurati sono nomi, date di nascita, residenze e documenti di riconoscimento: si tratta di dati personali comuni, non sensibili ai sensi dell’art. 9 Regolamento 2016/679/UE né giudiziari ai sensi dell’art. 10 del medesimo Regolamento, e i dati giudiziari risultano comunque trasmessi in chiaro.
Il bilanciamento segue quindi il criterio della necessità, secondo la Adunanza Plenaria n. 19/2020. L’acquisizione dei dati identificativi consente alla ricorrente ulteriori approfondimenti sulla capacità morale dei soggetti della compagine dell’aggiudicataria, esperibili solo con la piena conoscenza dei dati. La nota del RUP del 3.6.2024 è invece già in possesso della ricorrente. Quanto ai certificati del casellario, ai carichi pendenti e alle certificazioni ANAC, antimafia e previdenziali, il Collegio rileva che l’istanza dell’11.6.2024 conteneva già il riferimento alla categoria dei documenti di verifica dei requisiti generali, contrariamente a quanto eccepito.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati e l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.