Termine perentorio di deposito della citazione contabile e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 212 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 67, comma 5, c.g.c. per il deposito dell’atto di citazione contabile ha natura perentoria, perché la norma collega espressamente al suo superamento la sanzione dell’inammissibilità. La relativa violazione è rilevabile d’ufficio dal giudice, non integrando una nullità relativa rimessa alla sola iniziativa della parte. Essa incide, infatti, sulla legittimità dell’esercizio del potere-dovere di azione del Pubblico Ministero contabile, posto a presidio di interessi indisponibili e di rango costituzionale. La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, nei confronti del destinatario, con il primo tentativo di consegna della raccomandata informativa, anche se successivo al decorso di dieci giorni dalla spedizione. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è proponibile, ex art. 51, comma 7, c.g.c., anche per delitti diversi da quelli già richiamati dall’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001.
Il Fatto
La Procura regionale per l’Abruzzo conveniva in giudizio due militari della Guardia di Finanza, all’epoca in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo per lesione patrimoniale e non patrimoniale connesso a condotte illecite tenute negli anni 2016-2017. Le condotte emerse dai paralleli procedimenti penali militari e ordinari riguardavano la collusione con un soggetto estraneo al Corpo, il favoreggiamento di attività fraudolente nel commercio di autovetture di provenienza estera, l’allontanamento ingiustificato dal servizio e la falsa attestazione della presenza.
I convenuti eccepivano la prescrizione dell’azione contabile e, nel merito, l’insussistenza delle condotte e dei danni, richiamando gli esiti assolutori del giudizio penale ordinario. Il Collegio, all’esito della prima udienza, rilevava d’ufficio una possibile violazione del termine di deposito dell’atto di citazione e assegnava alle parti termini per il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Sulla questione preliminare il Collegio aderisce all’orientamento che riconosce natura perentoria al termine di cui all’art. 67, comma 5, c.g.c.. La sanzione dell’inammissibilità espressamente collegata al superamento del termine costituisce indice inequivoco della volontà legislativa di presidiare la legalità dell’azione erariale. La funzione pubblicistica del termine, diretto a garantire la certezza dei tempi dell’azione e il buon andamento ex art. 97 Cost., ne impone la rilevabilità d’ufficio.
La natura indisponibile dell’azione di responsabilità amministrativa, qualificata come potere-dovere del Pubblico Ministero, esclude che le decadenze che ne condizionano l’esercizio possano essere assimilate a eccezioni in senso stretto. Il Collegio richiama l’art. 2969 c.c., che esclude la rilevabilità officiosa solo nelle materie rimesse alla disponibilità delle parti, e la distinzione codicistica tra nullità, sanabili, e inammissibilità, sanzione definitiva non suscettibile di regolarizzazione. Nel caso concreto, il primo tentativo di consegna della raccomandata informativa è avvenuto l’11 febbraio 2025, oltre dieci giorni dalla spedizione del 14 gennaio 2025: solo in tale momento deve ritenersi perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., in applicazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ne deriva la tempestività del deposito dell’atto di citazione.
Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio richiama la modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, n. 6, della legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti, che richiede, per l’occultamento doloso del danno, una condotta attiva o la violazione di obblighi di comunicazione. Entrambi i requisiti sono ritenuti sussistenti per uno dei convenuti, in ragione della mancata segnalazione dei fatti e delle condotte attive di interferenza investigativa e di falsa attestazione della presenza. Il dies a quo è fissato al primo rinvio a giudizio del 14 marzo 2019, nel cui fascicolo era ricompresa la relazione della Guardia di Finanza già contenente tutti gli elementi di fatto.
Il Collegio ritiene invece prescritte le domande per il danno da disservizio e per quello ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, mentre non è prescritta, per il solo convenuto condannato in via definitiva per collusione, la domanda di danno all’immagine ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, in combinato disposto con l’art. 51, comma 7, c.g.c., essendo il termine sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (13 dicembre 2024). Su quest’ultimo profilo il Collegio recepisce il principio delle Sezioni Riunite n. 3/2026/QM, ritenendo ammissibile il danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli già richiamati dall’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, e ne determina equitativamente l’importo in 5.000,00 euro, derogando al criterio del duplo e rigettando l’invocato limite dell’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, non applicabile alle condotte dolose.
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Nota della Redazione
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