Requisito di partecipazione alle gare per servizi di vigilanza: interpretazione della licenza ex art. 134 TULPS (TAR Basilicata n. 101 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi di vigilanza, di cui all’art. 134 R.D. n. 773/1931, deve essere interpretato in via sistematica con le clausole del disciplinare che definiscono l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’appalto. Qualora la lex specialis individui i luoghi di esecuzione della prestazione, la licenza di pubblica sicurezza deve essere valida per i soli comuni in cui hanno sede le strutture interessate, e non per l’intero ambito provinciale. È, pertanto, legittima l’ammissione dell’operatore che abbia richiesto, entro il termine di presentazione dell’offerta, l’estensione territoriale della licenza per i comuni mancanti.
Il Fatto
Una società, mandataria di un’ATI non aggiudicataria, impugnava la determinazione con cui l’Amministrazione aveva aggiudicato il Lotto n. 3 di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quinquennale, relativo al servizio di vigilanza armata e portierato presso gli immobili di un’Azienda Ospedaliera. La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’ammissione dell’ATI concorrente, contestando alla mandante di quest’ultima il possesso di una licenza ex art. 134 R.D. n. 773/1931 non valida sull’intero territorio della provincia di svolgimento del servizio, come richiesto dall’art. 6.1, lett. b), del Disciplinare. La stazione appaltante e l’ATI aggiudicataria si costituivano in giudizio; l’ATI aggiudicataria proponeva altresì ricorso incidentale. Nella fase cautelare, il Tribunale era chiamato a valutare la fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo la tesi della ricorrente non condivisibile. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la clausola del disciplinare, che impone il possesso di una licenza valida nell’intero territorio delle province comprese nel lotto, non può essere letta isolatamente.
L’art. 3 del Disciplinare, nel definire l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’appalto, stabilisce che il luogo di esecuzione del servizio coincide con le sedi delle aziende sanitarie del Servizio Regionale. Da tale disposizione, il Tribunale ha tratto il principio per cui il requisito in questione va parametrato ai luoghi ove il servizio è effettivamente reso.
Nella specie, il Lotto n. 3 riguardava esclusivamente gli immobili dell’Azienda Ospedaliera sita in cinque comuni della provincia. La mandante dell’ATI aggiudicataria, già titolare di licenza per tre di essi, aveva chiesto l’estensione per i restanti due comuni con istanza presentata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la ricorrente non potesse pretendere il possesso della licenza per l’intera provincia, inclusi i comuni privi di strutture sanitarie riferibili alla stazione appaltante.
Alla luce di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso è stato ritenuto infondato, con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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