Cessazione della materia del contendere e spese per ottemperanza tardiva (TAR Piemonte n. 570 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia dato esecuzione al titolo giudiziale nelle more del giudizio. Tuttavia, la sopravvenuta esecuzione non esime l’amministrazione dalla condanna alle spese processuali, poiché il ricorso si è reso necessario proprio per la sua inerzia. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. consente la declaratoria di cessazione, ma la regola di soccombenza virtuale impone di porre le spese a carico della parte resistente che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso. La condanna comprende il compenso professionale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e il rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, diverse sentenze di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in materia di carta del docente. I titoli giudiziali, non impugnati e passati in giudicato, non sono stati eseguiti dall’amministrazione.
I ricorrenti hanno pertanto depositato distinti ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’esatta esecuzione dei titoli e la nomina di un commissario ad acta. In vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria dando atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i ricorsi, proposti dallo stesso difensore, presentano decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo. Ha quindi disposto la riunione ai sensi del decreto presidenziale n. 3/2025, adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente.
Il decreto n. 3/2025 prevede la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore, senza innovare in merito alla liquidazione delle spese di lite. La riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Nel merito, i ricorrenti hanno documentato che l’amministrazione ha adempiuto alle statuizioni delle sentenze oggetto dei ricorsi. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La parte più significativa della decisione riguarda il regime delle spese. Il TAR ha posto le spese a carico dell’amministrazione resistente perché questa ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’inerzia iniziale ha reso necessario il giudizio di ottemperanza, con conseguente soccombenza sostanziale dell’amministrazione.
Il Collegio ha liquidato le spese per ciascun ricorso in € 800,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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