Ordine di demolizione quale esecuzione integrale del titolo edilizio del 2011 (Cons. Stato n. 5360 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che costituisce esecuzione di una prescrizione già contenuta nel titolo edilizio originario, richiesto dall’interessato, non integra un atto repressivo di un immobile privo di titolo o difforme dal titolo, ma una statuizione consequenziale e necessaria al completamento della pratica edilizia. In tale ipotesi non è predicabile la natura di legittima preesistenza del manufatto, poiché è il titolo stesso, e non la carenza di titolo, a imporne la rimozione. Restano perciò irrilevanti le censure fondate sulla pretesa inapplicabilità della disciplina sopravvenuta e sul principio di irretroattività della legge, non essendo configurabile un frazionamento dei contenuti di un unico titolo edilizio. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando l’effetto discende dal contenuto di un titolo chiesto dalla parte, consapevole dell’obbligo di integrale esecuzione.

Il Fatto

Il proprietario di un’azienda agricola, articolata in due masi chiusi siti in Comuni diversi, presentava nel 2008 un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, respinto perché ritenuto sovradimensionato rispetto alle superfici disponibili. Adeguato il progetto, nel 2011 otteneva la concessione edilizia per demolire e ricostruire l’edificio rurale, senza ricostruzione della casa di abitazione. Il nuovo fabbricato veniva realizzato, ma il vecchio fienile non veniva demolito. Decorso il termine di validità del titolo, prorogato nel 2014, la parte presentava nel 2023 domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 95 della L.p. n. 9/2018.

Il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 28/2024, prescrivendo la demolizione del vecchio fabbricato rurale, e con separata ordinanza ne imponeva la rimozione. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso con sentenza n. 162/2025. L’interessato proponeva appello, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 88, comma 10, della L.p. n. 9/2018, la natura di preesistenza del manufatto e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il punto decisivo nella qualificazione dell’ordinanza impugnata. Essa non è un mero atto di repressione di un immobile privo di titolo, ma un provvedimento consequenziale alla definizione della pratica edilizia avviata nel 2010, il cui titolo di riferimento è la concessione del 2011. Il permesso di costruire del 2024 è stato richiesto proprio per completare quella pratica e la prescrizione di demolizione del fienile riproduce quanto già imposto dal titolo originario.

Da qui la conseguenza centrale: la demolizione era condizione posta nel titolo del 2011, alla quale la parte non ha rinunciato, chiedendo anzi il completamento della pratica. Il permesso in sanatoria e l’ordinanza del 2024 non sono pertanto atti innovativi della realtà giuridica, ma statuizioni strettamente necessarie e consequenziali. Ne deriva l’irrilevanza del primo motivo: se la demolizione era contenuto del titolo, cade la tesi della non abusività del manufatto quale legittima preesistenza, perché è il titolo stesso a imporne la rimozione. Il Comune non ha esercitato alcun potere atipico, ma ha dato esecuzione al contenuto del titolo richiesto dall’interessato.

Il secondo motivo resta assorbito. La demolizione è conseguenza diretta della pratica edilizia e va comunque eseguita, a prescindere dal profilo del pericolo per la sicurezza pubblica. Il Collegio richiama il principio, costantemente affermato, secondo cui, in caso di impugnazione di determinazioni negative fondate su una pluralità di ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere il dispositivo, è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne dalle censure, con assorbimento delle ulteriori ragioni ostative (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2026, n. 2701).

Infondato è anche il terzo motivo. La comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria: essa è funzionale a informare la parte dell’avvio dell’azione amministrativa e non occorre quando l’effetto discende dal contenuto di un titolo chiesto dalla parte stessa, consapevole dell’obbligo di integrale esecuzione. Parimenti infondato il quarto motivo: la pratica è sempre quella del 2011 e l’istanza di sanatoria era finalizzata al solo completamento, con impossibilità di inserire valutazioni relative a diverse esigenze aziendali, non essendo ipotizzabile un frazionamento dei contenuti di un unico titolo edilizio, in difetto di rinuncia al titolo stesso.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite del grado in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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