Accesso difensivo a pianta e tabella organica nel procedimento di assegnazione temporanea (TAR Piemonte n. 1461 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, il dipendente che abbia ricevuto una comunicazione di motivi ostativi fondata sulla scopertura dell’organico della sede di provenienza vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della pianta organica e della tabella organica di quella sede, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Tale domanda non è preordinata a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo e sfugge all’esclusione dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. L’esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990 riguarda l’attività endoprocedimentale diretta all’emanazione degli atti di pianificazione, non gli atti finali richiesti. La norma regolamentare di cui all’art. 8, comma 5, lett. c), d.p.r. n. 352/1992 non deroga all’accesso difensivo garantito dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e richiede, in ogni caso, la dimostrazione di un pregiudizio concreto all’interesse pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso un Settore di Polizia di Frontiera, ha presentato al Ministero dell’Interno istanza di assegnazione temporanea presso altra sede, invocando l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, indicando tra essi un grave deficit dell’organico degli Ufficiali di P.G. della sede di provenienza, quantificato in una percentuale del 52,6%.
Nel corso del procedimento il ricorrente ha chiesto l’accesso a plurimi atti. Con il provvedimento impugnato il Ministero ha respinto la richiesta relativa alle piante, alle tabelle organiche e alle assegnazioni temporanee delle sedi coinvolte, richiamando l’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 e l’esclusione degli atti di pianificazione e programmazione. In sede di replica il ricorrente ha circoscritto la pretesa alla sola pianta e tabella organica del Settore di provenienza, nei limiti in cui gli incarichi risultino desumibili dalla documentazione organica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione operata dalla difesa nella memoria di replica e verifica la sussistenza della legittimazione soggettiva all’accesso. La documentazione residua – pianta e tabella organica della sede di provenienza – è strettamente connessa al motivo ostativo indicato nella comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, consistente nella scopertura di organico della sede di appartenenza.
Da qui la qualificazione dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L’istanza non può dunque ritenersi preordinata a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, con conseguente inapplicabilità dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.
Il Tribunale esamina poi il richiamo all’art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, contenuto nel diniego. La disposizione esclude dall’accesso l’attività diretta all’emanazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, non gli atti finali di tali categorie. La pianta e la tabella organica richieste non rientrano pertanto nell’esclusione invocata e risultano funzionali all’esercizio del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990.
Quanto all’art. 8, comma 5, lett. c), d.p.r. n. 352/1992, richiamato solo nelle difese e non nella motivazione del provvedimento, il Collegio ne rileva l’inidoneità. La norma regolamentare non deroga all’accesso difensivo e non sottrae in blocco i documenti relativi a strutture, mezzi, dotazioni e personale: consente alle amministrazioni di prevedere ipotesi specifiche di esclusione, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 4, d.p.r. n. 352/1992, purché i documenti siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi dell’art. 24 l. n. 241/1990.
Nel caso di specie il Ministero non ha allegato alcun pregiudizio concreto all’interesse pubblico da bilanciare con il diritto di accesso difensivo. La soluzione è confermata da un precedente assimilabile (Tar Campania – Napoli, sent. n. 293/2023). La domanda, come delimitata, va accolta e il Ministero condannato a esibire la documentazione entro venti giorni; le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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