Notificazione all’Avvocatura e controinteressati nella graduatoria ATA (TAR Piemonte n. 1472 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio contro una graduatoria permanente del personale ATA, il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, a norma dell’art. 11 del RD n. 1611 del 1933, e non direttamente presso gli uffici dell’Amministrazione intimata. Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione dell’art. 41, comma 2, del c.p.a., quando non venga evocato in giudizio alcuno dei soggetti collocati in posizione deteriore rispetto a quella che il ricorrente conseguirebbe con l’accoglimento, i quali sono controinteressati individuati o facilmente individuabili dall’atto impugnato. La nullità della notificazione è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, del c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2021, ma la rinnovazione è inutile quando sussistano altre cause di inammissibilità non sanabili.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la graduatoria permanente del personale ATA pubblicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, nella quale era collocata al posto n. 207 con 35,40 punti. Lamentava l’erronea attribuzione del punteggio per il servizio civile, fissato dall’Amministrazione in 0,60 punti e da lei preteso in 6,00 punti, chiedendo l’assegnazione di 5,4 punti in più, con conseguente passaggio alla posizione n. 89 e 40,80 punti.
L’Amministrazione non si costituiva. Il ricorso era assegnato all’udienza camerale in applicazione dell’art. 72 bis del c.p.a., essendo reputato suscettibile di immediata definizione. All’udienza del 25.6.2026 il Presidente rilevava dapprima l’inammissibilità sotto vari profili, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.; la causa era poi discussa e spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per tre ragioni autonome. La prima attiene alla notificazione, avvenuta direttamente presso gli uffici dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in contrasto con l’art. 11 del RD n. 1611 del 1933. La notificazione è pertanto nulla, ancorché rinnovabile in forza dell’art. 44, comma 4, del c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2021.
La seconda ragione è assorbente e non sanabile. La ricorrente rivendica 5,4 punti ulteriori, che la porterebbero a scavalcare numerosi soggetti collocati in graduatoria. Costoro, secondo la nozione pacifica elaborata da dottrina e giurisprudenza, sono controinteressati: sono individuati o facilmente individuabili dall’atto impugnato (elemento soggettivo) e subirebbero un pregiudizio diretto dall’accoglimento (elemento oggettivo). Nessuno di essi è stato evocato in giudizio, in violazione dell’art. 41, comma 2, del c.p.a. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6344 del 2025 e TAR Campania, Salerno, Sezione III, n. 2128 del 2025.
Il Collegio rileva infine che, dopo la pubblicazione della graduatoria, la ricorrente aveva chiesto in autotutela il riconoscimento integrale del punteggio; l’istanza era stata respinta con provvedimento del 27.8.2025, motivato e non meramente richiamante la precedente determinazione. Tale atto, pur lesivo, non è stato impugnato: il ricorso è rivolto solo contro la graduatoria. A fronte di un atto confermativo autonomamente motivato, è onere del destinatario impugnarlo, pena la perdita di interesse a coltivare il gravame originario, secondo Consiglio di Stato, Sezione II, n. 835 del 2026.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la parte resistente.
Nota della Redazione
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