Reintegrazione nel posto di lavoro: ottemperanza parziale e questioni d’ufficio (TAR Lombardia n. 295 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario che abbia disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, la mancata reintegrazione, non contestata dall’amministrazione, integra inottemperanza e giustifica la sentenza parziale di accoglimento, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta. I capi di condanna al pagamento di somme di denaro restano soggetti al termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, osservabile a pena di inammissibilità. La relativa questione, rilevata d’ufficio, va sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con differimento della trattazione.

Il Fatto

Con sentenza n. 876/2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accertato l’illegittimità della destituzione disciplinare e ha condannato il Ministero alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza a tutti i capi della sentenza. Il titolo esecutivo risulta notificato all’amministrazione in data 24.04.2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 13.06.2025. L’amministrazione, costituita, non ha dedotto nulla sulla reintegrazione né sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di definire la domanda con sentenza parziale solo quanto al capo sulla reintegrazione. Gli ulteriori capi recano condanne pecuniarie: per essi opera il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, senza che prima di tale scadenza il creditore possa procedere a esecuzione forzata o notificare precetto.

Tale termine è osservabile a pena di inammissibilità, poiché all’istituto dell’esecuzione è riconducibile anche il giudizio di ottemperanza proposto per sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme. Nel caso di specie il titolo è stato notificato il 24.04.2025 e il ricorso è stato notificato e depositato il 13.06.2025: non pare rispettato il termine di 120 giorni.

Il Collegio rileva inoltre che l’ottemperanza è proposta anche per il pagamento delle spese di lite, ma non risulta che il difensore antistatario abbia agito in proprio. Per effetto della distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura (art. 93 c.p.c.), si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo, nei limiti della somma liquidata dal giudice. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e altre pronunce conformi. Le questioni così esposte sono sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con differimento della trattazione ad altra camera di consiglio indicata in dispositivo.

Quanto alla reintegrazione, l’azione è fondata. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che la reintegrazione non è stata disposta; l’amministrazione non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni. Va dunque dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione per provvedere. In caso di inutile decorso si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, per dare corso agli atti necessari entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *