Accesso difensivo alla relazione DIGOS e bilanciamento con la sicurezza pubblica (TAR Sardegna n. 917 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, la sottrazione all’ostensione degli atti individuati dall’art. 3, lett. a), d.m. 16 marzo 2022 non opera in modo assoluto, ma va verificata secondo un criterio flessibile di bilanciamento in concreto tra l’indispensabilità dell’accesso per la difesa e il rango degli interessi contrapposti di ordine e sicurezza pubblica. Il richiedente deve però prospettare nell’istanza, in modo puntuale e specifico, il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica da tutelare, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie. Il diniego è pertanto legittimo quando la documentazione già ostesa offra evidenza autosufficiente dei presupposti del provvedimento e l’istanza non sia stata puntualizzata dopo la produzione parziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha ricevuto dalla Questura la comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989, in relazione a fatti verificatisi nel corso di un incontro di calcio. Ha quindi presentato istanza di accesso agli atti del procedimento.
L’Amministrazione ha opposto un diniego, richiamando l’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990, l’art. 8 d.P.R. n. 352/1992 e il decreto ministeriale che individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 6, l. n. 241/1990 e l’illegittimità di un diniego non puntualmente motivato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, nel collegato giudizio di impugnazione del DASPO, l’Amministrazione ha depositato parte della documentazione detenuta, segnatamente il referto di gara e il video amatoriale degli accadimenti. Per tale porzione ha pertanto dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere; il ricorrente ha però insistito per l’ostensione della relazione di servizio della DIGOS posta a fondamento della misura.
La difesa erariale ha evidenziato che l’ostensione, anche parziale, avrebbe disvelato l’identità di terze persone titolari di precedenti penali, informazioni sul personale operante, fonti confidenziali e le tecniche investigative adottate. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la classificazione degli atti non giustifica un rifiuto assoluto, ma può motivare cautele attuative, e condivide il criterio flessibile di bilanciamento in concreto (richiamando TAR Molise, sez. I, 13 febbraio 2024, n. 40 e Cons. Stato, sez. III, n. 3281 del 21.5.2019).
Il Collegio ritiene che il decreto ministeriale vada interpretato cum grano salis, per evitare che la quasi totalità degli atti dell’amministrazione dell’interno sia sottratta all’accesso. Il vaglio va però condotto alla luce dell’interesse concreto e attuale e della stretta strumentalità tra gli atti richiesti e l’esigenza di difesa, non potendosi prescindere dal corredo documentale già messo a disposizione, che offre evidenza autosufficiente delle condotte poste a base del provvedimento.
Sul piano dell’accesso difensivo, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 19/2020: le finalità dell’accesso devono essere dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza, per consentire il vaglio del nesso di strumentalità necessaria, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie. L’istanza del ricorrente si era limitata a chiedere l’esibizione dell’intera documentazione e non è stata puntualizzata dopo l’ostensione parziale. Manca dunque la dimostrazione della necessarietà del collegamento tra i documenti residui e la pretesa, risultando il diniego immune dalle censure. Il ricorso è respinto per la parte residua, con spese compensate.
Nota della Redazione
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