Istanza di sanatoria e quiescenza temporanea dell’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 918 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza. Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Amministrazione si sia pronunciata, il diniego si forma tacitamente ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e, in mancanza di tempestiva impugnazione, l’ingiunzione di demolizione riprende vigore e diviene eseguibile senza necessità di ulteriori atti sanzionatori.

Il Fatto

I ricorrenti, rispettivamente proprietaria del terreno e committente dei lavori, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Gallipoli ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate in località Li Monaci, su area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento per avere presentato, in data successiva all’adozione dell’ordinanza, istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Con il secondo motivo, hanno contestato l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, assumendo che le attività realizzate sarebbero soggette a un regime di liberalizzazione che avrebbe richiesto la sola irrogazione della sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, ritenendo che la presentazione, in data 17 aprile 2026, di una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non integri un’ipotesi eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Quanto all’istanza di sanatoria originariamente presentata, il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la domanda di accertamento di conformità determina la mera sospensione degli effetti del provvedimento sanzionatorio pregresso. L’istanza, decorso il termine di sessanta giorni senza pronunciamento dell’Amministrazione, deve ritenersi respinta tacitamente e l’interessato avrebbe dovuto impugnare il diniego formatosi per silentium.

Il Collegio ha precisato che, una volta respinta la sanatoria, la demolizione temporaneamente inefficace riprende vigore. In mancanza di tempestiva impugnazione del diniego, l’ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l’emanazione di ulteriori atti sanzionatori, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4287 del 2023 e dai precedenti ivi citati.

Il Tribunale ha infine ritenuto infondate le censure relative al regime giuridico delle opere. Le opere abusive, realizzate in assenza di titolo edilizio e in area vincolata, costituiscono una rilevante modificazione del territorio con utilizzo diverso da quello agricolo, in violazione della legge regionale pugliese n. 41/2014. Esse non possono pertanto rientrare in un regime di liberalizzazione, richiedendo un regolare titolo edilizio e paesaggistico. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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