Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 444 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente a seguito del rilascio del provvedimento favorevole richiesto, determina la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia, unitamente alla mancata opposizione della parte resistente, costituisce giusto ed eccezionale motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’istanza presentata dal ricorrente al Comune di Pineto, volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la riconversione e il recupero con trasformazione di un fabbricato rurale in struttura ricettiva “Country house”, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 75/95. L’amministrazione comunale, con provvedimento del 24 marzo 2023, ha respinto l’istanza, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento con nota del 23 febbraio 2023. Avverso tali atti il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale, deducendone l’illegittimità.

Nel corso del giudizio, il Comune ha rilasciato al ricorrente il permesso di costruire richiesto, unitamente alla successiva SCIA per gli interventi conseguenti. A seguito di tali evenienze, la parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la formalizzazione della volontà della parte ricorrente, attraverso la dichiarazione depositata in giudizio, costituisce esercizio del principio dispositivo che governa il processo amministrativo. L’interesse alla decisione del ricorso, infatti, è venuto meno in ragione del sopravvenuto rilascio del titolo edilizio favorevole, che ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in giudizio.

Alla luce di tale circostanza, il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che contempla tale evenienza come causa di definizione del giudizio senza pronuncia sul merito.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di giuste ed eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la definizione in rito della controversia e la circostanza che la richiesta di compensazione, avanzata espressamente dalla parte ricorrente, non avesse incontrato l’opposizione dell’amministrazione resistente.

Il Collegio ha quindi concluso dichiarando il ricorso improcedibile e compensando integralmente le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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