Interdittiva antimafia a società con soci già interdetti (TAR Lazio n. 3826 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi di attendibile verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti e tale da far ritenere più probabile che non il condizionamento dell’impresa. Gli indizi non si leggono in chiave atomistica, ma nel loro insieme, per ricavarne un quadro complessivo di permeabilità agli interessi della criminalità organizzata. È legittima l’interdittiva antimafia adottata nei confronti di una società la cui compagine sia detenuta quasi integralmente da imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi e i cui organi siano legati a soggetti rinviati a giudizio per delitti spia. La misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 d.l. n. 90/2014 non è alternativa, ma consequenziale all’interdittiva, e risponde a una facoltà discrezionale funzionale alla continuità di servizi pubblici essenziali.

Il Fatto

La ricorrente ha domandato l’annullamento dell’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto nell’ottobre 2022, nonché del decreto di straordinaria e temporanea gestione della società, disposto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 per assicurare la continuità del servizio di igiene urbana. Il provvedimento fondava il giudizio di permeabilità su un duplice ordine di elementi: la proprietà sociale detenuta per la quasi totalità da imprese già colpite da interdittive e le vicende penali di soggetti legati agli organi sociali, per reati considerati spia del condizionamento mafioso.

La ricorrente ha contestato la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’inidoneità delle misure di self cleaning proposte, la mancata applicazione dell’art. 94-bis e l’illegittimità della gestione straordinaria, anche per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i canoni del sindacato di legittimità in materia di codice antimafia. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli elementi posti a base dell’informativa non vanno interpretati in visione atomistica, ma valutati nel loro insieme, per ricavarne un possibile condizionamento della libera attività dell’impresa. Il pericolo di infiltrazione deve essere accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere più probabile che non il rischio di contaminazione.

Il primo motivo è rigettato. Le ragioni del preavviso di diniego erano già autonomamente sufficienti a sorreggere il provvedimento. Quanto alla posizione di altro socio, l’interdittiva è stata emessa in data successiva al preavviso, sicché esso non avrebbe potuto disvelarne le circostanze, come del resto escluso dal comma 2-bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011.

Il secondo motivo non è fondato. L’Amministrazione ha valorizzato circostanze fattuali attuali, riferibili alla società per il tramite dei suoi soci, idonee a integrare la previsione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, che attribuisce rilievo sintomatico ai provvedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. La sostituzione dell’amministratore è stata disposta in epoca successiva al provvedimento impugnato ed è quindi inidonea a inficiarne la legittimità. Le misure di self cleaning si risolvono in una possibilità funzionale a una provvisoria elusione del provvedimento.

Il terzo motivo è respinto. Le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis richiedono che l’agevolazione risulti occasionale. Nella specie il carattere occasionale è correttamente escluso, poiché la proprietà risulta per la quasi totalità colpita da misure che evidenziano il coinvolgimento in ambito mafioso.

Il quarto motivo è infine disatteso. Il decreto di gestione straordinaria contiene un’esplicita motivazione sulle ragioni di urgenza, riconducibili alla continuità di un servizio pubblico essenziale e al pericolo per la salute e l’ambiente, che giustifica l’omessa comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990. Tra misure collaborative e gestione straordinaria non vi è alternatività: la seconda presuppone l’interdittiva ed è volta a scongiurarne gli effetti sulla conclusione dei contratti. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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