L’ottemperanza della carta del docente si estende anche agli anni scolastici pregressi (TAR Lombardia n. 3047 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudice ordinario è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza del Ministero e nomina fin da subito un Commissario ad acta, il quale assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
Il Fatto
La parte ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per un importo annuo di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per un totale di 3.000,00 euro. Su tale sentenza, notificata al Ministero il 20 maggio 2025, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando che, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669. Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa del ricorrente era sorretta da idonea documentazione e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti intermedi. Per il caso di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale Commissario ad acta, precisando che questi agirà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Il collegio ha escluso che al commissario spetti un compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro, tenendo conto della natura seriale della questione e del limitato impegno richiesto al difensore, e le ha distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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