Ampliamento residenze in zona agricola senza requisito settennale (TAR Veneto n. 1686 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi edilizi in zona agricola, la norma regionale sopravvenuta che ammette l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione fino a 800 mc, senza richiedere il requisito della stabile abitazione settennale previsto dalla disciplina regionale abrogata, prevale sulla norma tecnica comunale rimasta invariata che tale requisito ancora presuppone. Ne consegue che un provvedimento comunale che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, inibisce la prosecuzione dell’attività edilizia segnalata sulla base di una norma tecnica ancorata alla previgente legge regionale abrogata, risulta illegittimo per falsa applicazione del parametro normativo. L’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è inapplicabile alla SCIA e al successivo ordine di non iniziare i lavori.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un immobile residenziale in zona agricola, presentava al Comune una segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento del volume residenziale. L’amministrazione comunale, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, notificava un atto con cui esprimeva parere contrario all’intervento, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la diffida dal dare inizio ai lavori, sul presupposto che l’amplimento contrastasse con l’art. 74, comma 10, delle NTA del PRG, che ammette l’ampliamento solo per le residenze stabilmente abitate da almeno sette anni.
Avverso tale provvedimento la società ricorrente proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione, l’illegittimità sopravvenuta della norma tecnica comunale per contrasto con la normativa regionale sopraordinata e la tardività dell’esercizio dei poteri inibitori. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per la supposta natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, qualificato come preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è ontologicamente incompatibile con il termine ristretto entro cui l’amministrazione deve esercitare i poteri inibitori in materia di SCIA, sicché l’atto impugnato rivestiva natura immediatamente lesiva.
Nel merito, la Sezione ha esaminato il contrasto tra la norma tecnica comunale e la disciplina regionale sopravvenuta. L’art. 74, comma 10, delle NTA, nel consentire l’ampliamento delle residenze in zona agricola fino a 800 mc “stabilmente abitate da almeno 7 anni”, richiama la legge regionale 24/1985, espressamente abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. d), l.r. 11/2004. La nuova disciplina, di cui all’art. 45, comma 5, l.r. 11/2004 (come modellato dalla l.r. 3/2013), ammette l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione fino al limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale, senza più riprodurre il requisito della stabile abitazione settennale.
La norma comunale, secondo il Collegio, non può continuare a far operare un requisito che il legislatore regionale ha inteso eliminare, atteso che le disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici non possono limitare gli interventi di cui all’art. 44 l.r. 11/2004. La lettura è confermata dal precedente di questo Tribunale (TAR Veneto, sez. II, 23 febbraio 2024, n. 334), secondo cui anche la previgente disciplina andava interpretata nel senso della destinazione continuativa all’uso di abitazione, piuttosto che quale requisito della residenza anagrafica settennale, in coerenza con la finalità di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale e limitare il consumo di suolo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso sotto i profili della falsa applicazione dell’art. 74, comma 10, delle NTA e della sua illegittimità sopravvenuta per contrasto con la normativa regionale sopraordinata, assorbendo le ulteriori censure relative alla motivazione e alla tardività dei poteri inibitori. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.