Accesso documentale e notifica al controinteressato individuato dall’istante (Cons. Stato n. 5600 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il ricorso avverso il diniego o il silenzio deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 116, comma 1, cod. proc. amm.. L’istante non è tenuto a individuare i controinteressati, onere che incombe sull’amministrazione procedente. Tuttavia, ove egli abbia espressamente individuato nell’istanza un determinato controinteressato, è tenuto a notificargli il ricorso, ancorché l’amministrazione non lo abbia coinvolto in sede procedimentale. La mera indicazione “per conoscenza” e la notifica dell’istanza di riesame al difensore civico non escludono tale qualifica. Il rapporto tra società in house providing ed ente controllante non incide sull’alterità soggettiva della società affidataria del servizio pubblico. Difetta l’errore scusabile quando le disposizioni sulla notifica ai controinteressati siano chiare e di univoca portata.
Il Fatto
L’appellante ha presentato al Comune un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire documentazione relativa alla gestione di un Centro di Raccolta, dichiarando di doversi difendere in un procedimento penale per diffamazione. L’istanza era indirizzata al Comune e, per conoscenza, anche alla società affidataria del servizio.
Il Comune non ha risposto nel termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Il difensore civico regionale ha accolto solo in parte l’istanza di riesame. L’istante ha quindi agito davanti al TAR Abruzzo per l’accertamento dell’illegittimità del diniego e la condanna all’ostensione. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione al controinteressato, condannando il Comune alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la declaratoria di inammissibilità e respinge l’appello. Il punto centrale riguarda l’individuazione del controinteressato e l’onere di notifica del ricorso. La società affidataria del servizio è titolare di un interesse contrapposto, poiché i documenti richiesti riguardano la sua gestione e la loro ostensione è astrattamente idonea a incidere sul suo diritto alla riservatezza.
Il Collegio richiama il criterio già espresso in primo grado: l’istante non è gravato dall’onere di individuare i controinteressati, perché tale compito spetta all’amministrazione procedente. Tuttavia, quando l’istante abbia espressamente individuato nell’istanza un determinato controinteressato, egli è tenuto a notificargli il ricorso, ancorché l’amministrazione non si sia attivata. Nella specie, l’istanza era stata indirizzata anche alla società, indicata come affidataria del servizio, e a essa era stata notificata pure l’istanza di riesame al difensore civico.
La Corte esclude che il rapporto tra società in house providing ed ente controllante valga a escludere l’alterità soggettiva del gestore del servizio pubblico, che resta autonomo sul piano negoziale. L’accesso difensivo invocato incide sul bilanciamento degli interessi, ma non elimina a priori il contraddittorio con il controinteressato individuato. L’inerzia dell’amministrazione può giustificare l’omessa notifica; l’inerzia del controinteressato, invece, no.
Il Collegio respinge anche i motivi sulla procura alle liti, sulla tardiva costituzione del Comune e sull’errore scusabile. Le disposizioni sulla notifica ai controinteressati sono chiare e non ingenerano incertezze. Il capo sulle spese di primo grado non è sindacabile in appello fuori dai casi, non ricorrenti, di condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi.
Nota della Redazione
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