Vincolo su rudere storico e sospensione dei lavori di demolizione (TAR Lombardia n. 54 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo stato di degrado, di abbandono o di parziale rovina di un immobile non osta, di per sé, alla dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004. Le rimanenze di un fabbricato possono ben costituire oggetto di tutela, tanto per i valori che ancora esprimono quanto per evitarne l’ulteriore degrado, restando rimesso all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione preposta alla tutela valutare l’idoneità di ciò che residua ad esprimere il valore protetto. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da rendere inattendibile la valutazione tecnico-discrezionale, essendo preclusa ogni sostituzione della valutazione amministrativa con una alternativa, parimenti opinabile. La legittimità del provvedimento si apprezza con riferimento al tempo della sua emanazione, non rilevando gli elementi sopravvenuti.

Il Fatto

Un’impresa individuale, già proprietaria di un palazzo storico nel centro di un comune lombardo, ne ha alienato il compendio nel maggio 2025 a una società, anch’essa ricorrente. L’edificio, danneggiato dal sisma del 2012, presentava crolli della copertura e lesioni diffuse ai muri perimetrali, con ordinanze sindacali contingibili e urgenti che, già dal 2019, imponevano la messa in sicurezza del fabbricato, rimasta a lungo inattuata.

Dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, il proprietario presentava una SCIA per la demolizione integrale, seguita, a fronte del divieto comunale, da una variante di demolizione parziale con mantenimento delle facciate. La Soprintendenza esprimeva parere negativo sulle demolizioni e favorevole alle sole opere provvisionali reversibili. Nel dicembre 2024 la Soprintendenza ordinava la sospensione degli interventi ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e il Comune sospendeva in parte i lavori; nel maggio 2025 la Commissione Regionale apponeva il vincolo di interesse storico-artistico. L’impresa e la società proponente impugnavano con ricorso principale e tre ricorsi per motivi aggiunti i molteplici atti intervenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della rinuncia delle ricorrenti all’impugnazione di numerosi atti, dichiarando in parte irricevibile il ricorso introduttivo per tardività della notifica rispetto al termine decadenziale dei sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a. ed improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.

Quanto all’ordine di sospensione dei lavori della Soprintendenza, il Tribunale rileva che esso non si fonda sul parere reso su istanza del Comune, ma sul potere attribuito direttamente dall’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, che consente l’inibizione anche quando non siano ancora intervenute la verifica o la dichiarazione di interesse culturale. Le censure calibrate sul previgente PGT risultano pertanto inconferenti.

Analogamente resiste l’ordinanza comunale di sospensione delle sole opere di demolizione, che ha come presupposti l’ordine del Soprintendente e un’ordinanza contingibile e urgente non più impugnabile. La legittimità del provvedimento va valutata con riferimento al tempo della sua emanazione, non rilevando gli elementi sopravvenuti. L’asserita impossibilità di messa in sicurezza è smentita dal progetto in tre fasi presentato dalla stessa impresa, che ne riconosce la fattibilità.

Sul secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ricorda che le scelte in materia di tutela culturale sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per incongruità ed illogicità evidenti. Non sussiste contraddittorietà tra il vincolo e le precedenti note della Soprintendenza, che avevano dichiarato l’assenza di una tutela in atto, non l’assenza dei presupposti. Il vincolo va interpretato alla luce della relazione storico-artistica, sua parte integrante, e dunque riferito alle parti ancora conservate. La richiesta di documentazione sugli elementi decorativi risponde al disposto dell’art. 50 del D.Lgs. n. 42/2004, relativo anche agli elementi non più presenti.

Infine, il terzo ricorso per motivi aggiunti — relativo alla dichiarazione di inefficacia della comunicazione di fine lavori e all’invito al completamento delle fasi residuali — è respinto, non essendovi prova dell’inattuabilità della messa in sicurezza, già invasa dalle macerie prima delle ulteriori demolizioni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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