L’archiviazione della proposta di Piano attuativo e la mancata spettanza del bene della vita escludono il risarcimento (TAR Lombardia n. 4035 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica e attuativa, all’Amministrazione comunale spetta un’ampia discrezionalità che non riguarda solo la verifica di conformità del Piano attuativo agli strumenti sovraordinati, ma anche l’opportunità di dare attuazione alle previsioni del piano generale in un certo momento e a determinate condizioni. Ne consegue che la scelta di non proseguire nell’esame di una proposta di Piano attuativo, ancorché conforme al P.G.T., è sottratta al sindacato di legittimità se non per manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà. La mancata approvazione del Piano è inidonea a configurare forme di affidamento tutelabile e la domanda di risarcimento del danno da ritardo presuppone la dimostrazione della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Una società proprietaria di aree in un comparto di trasformazione urbana, ha proposto un Piano attuativo conforme al P.G.T. comunale. Il procedimento prevedeva una complessa operazione di permuta tra aree private, generatrici di diritti edificatori, e aree pubbliche comunali. Il Consiglio comunale, con deliberazione del febbraio 2025, ha archiviato la proposta, ritenendo insussistenti le condizioni di pubblico interesse per la cessione in permuta, anche alla luce di sopravvenienze pianificatorie e di una sentenza penale di primo grado. La società ha impugnato gli atti, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare, ha escluso l’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo ai procedimenti pianificatori, ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, con la conseguenza che l’onere motivazionale può essere soddisfatto dall’insieme degli atti del procedimento. Ha poi ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato, poiché la società non aveva contestato tutte le autonome ragioni poste alla base del diniego, emerse dalla relazione istruttoria comunale, quali le carenze progettuali e il mancato rispetto dei parametri urbanistici.
Quanto alla dedotta incompetenza del Consiglio comunale, il Collegio l’ha respinta, rilevando come la conformità al P.G.T. non fosse più attuale a causa di sopravvenienze pianificatorie di livello sovralocale e dell’impatto del procedimento penale che ha accertato un indebito incremento dell’indice di compensazione delle aree della ricorrente. La necessità di un intervento consiliare è stata giustificata dalla discrezionalità nella valutazione dell’opportunità di dare attuazione al piano, tenuto conto dei rilevanti mutamenti intervenuti.
Il TAR ha infine rigettato la domanda risarcitoria, sia per la carenza di un elemento costitutivo – non essendo mai entrato alcun “bene della vita” nel patrimonio della società – sia con riferimento al danno da ritardo, la cui spettanza è subordinata alla dimostrazione dell’esito favorevole dell’istanza. La mancata approvazione di un Piano attuativo è stata considerata evenienza fisiologica, inidonea a ingenerare affidamenti tutelabili.
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Nota della Redazione
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