Ricorso inammissibile se non indica specificamente i documenti richiesti (TAR Calabria n. 808 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il ricorso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm. è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso, a prescindere dalla correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego. La domanda deve tuttavia contenere i requisiti dell’art. 40 cod. proc. amm., tra cui la specificità dei motivi, la cui violazione determina l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non può affidarsi a una integrazione correttiva del giudice, che finirebbe per sostituirsi alla parte nella individuazione della documentazione richiesta. La genericità della censura impedisce al collegio di accertare il tipo di documentazione oggetto dell’istanza ostensiva.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di destinatario di un provvedimento DASPO e di un successivo avviso orale adottati a seguito di fatti verificatisi in occasione di una manifestazione sportiva, ha presentato istanza di accesso per conoscere l’attività istruttoria confluita nella nota questorile posta a fondamento di quei provvedimenti. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza ritenendo la documentazione riconducibile all’attività di indagine e come tale sottratta all’ostensione ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 415/1994 e dell’art. 9 della legge n. 121/1981.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, dell’art. 9 della legge n. 121/1981 e del d.P.R. n. 184/2006, oltre al difetto assoluto di motivazione e alla lesione del diritto di difesa. Costituitesi le amministrazioni intimate, il Tribunale ha disposto con ordinanza istruttoria il deposito riservato della documentazione prodromica ai provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione del rito: il giudizio di accesso documentale, pur configurato come impugnatorio, mira ad accertare la sussistenza o meno del diritto all’ostensione, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni del diniego. Su questo presupposto il Tribunale richiama l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., che impone la specificità dei motivi a pena di inammissibilità.
Sul punto la sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa: secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 4024 del 2025, la disposizione mira a incentivare ricorsi chiari e a porre argine ai c.d. motivi intrusi, inseriti nelle parti dedicate al fatto, che rischiano di impedire l’esame di tutti i motivi. Con Cons. Stato, Sez. IV, n. 5368 del 2022 si ribadisce che la parte non può affidarsi a una integrazione correttiva del giudice, in contrasto con la terzietà dell’organo e con la parità delle parti.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che il ricorso è privo di chiarezza: il ricorrente formula doglianze rispetto a due provvedimenti senza individuare in modo specifico in cosa sarebbe consistita la condotta omissiva dell’Amministrazione rispetto alle pretese ostensive. Non è dato evincere il tipo di documentazione invocata, essendo richiamata in blocco l’istanza del 7.11.2024 relativa a entrambi i provvedimenti.
Il collegio esclude di potersi sostituire al ricorrente in tale attività e ritiene che la domanda non consenta di accertare la documentazione richiesta. Il motivo è pertanto infondato. In via ulteriore, il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha comunque depositato il notiziario FIN, il foglio guida e la relazione del Giudice arbitro, documenti che valgono a soddisfare le esigenze conoscitive sugli strumenti sottesi all’adozione dei provvedimenti.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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