Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta (TAR Calabria n. 760 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, è fondato quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Palmi, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate in ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato. Il titolo è passato in giudicato.
Poiché l’amministrazione non ha provveduto, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza, con ricorso notificato il 2.03.2025 e depositato il 14.03.2025. Il Ministero e gli uffici scolastici regionali si sono costituiti con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica del titolo azionato. Dà atto che la sentenza indicata in epigrafe è passata in giudicato e che, rispetto ad essa, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Su questo presupposto si innesta l’accertamento dell’inadempimento. La documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. L’inerzia dell’ente, a fronte di un obbligo di destinazione vincolata della somma, integra la violazione del giudicato.
Il ricorso è quindi accolto. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione, ex artt. 112 e ss. c.p.a., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, provvederà a carico e spese dell’amministrazione inadempiente e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il magistrato relatore è delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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