L’obbligo ostensivo dell’amministrazione dopo il parziale accoglimento del riesame del Difensore civico (TAR Emilia-Romagna n. 1060 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione a fronte dell’esito favorevole del riesame richiesto al Difensore civico ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 legittima il ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l’ostensione della documentazione, senza necessità di impugnare la determinazione del Difensore civico medesimo. L’eventuale provvedimento di diniego dell’amministrazione, ove non impugnato nei termini, diviene inoppugnabile, con conseguente inammissibilità per tardività delle censure proposte avverso il medesimo atto dopo la scadenza del termine di decadenza.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei sistemi di sanzionamento della sosta, presentava al Comune resistente un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, volta ad ottenere l’ostensione delle offerte tecniche di gara, delle fatture attive e dei nominativi del gruppo di lavoro di una società controinteressata, per verificare la pretesa originalità di un software commercializzato presso l’ente locale.

Il Comune rigettava l’istanza. Adito su istanza di riesame, il Difensore civico accoglieva parzialmente la richiesta, invitando l’amministrazione a garantire l’accesso alle sole offerte tecniche ed economiche, previo oscuramento del contenuto non indispensabile, e confermando il diniego per il resto. Non avendo il Comune ottemperato, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento e il diniego originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha distinto le diverse domande, valorizzando il meccanismo di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. In caso di esito favorevole del riesame del Difensore civico, l’amministrazione, ove non intenda conformarsi, deve emanare un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni; in mancanza, l’accesso è consentito.

Poiché il Comune non aveva emanato alcun provvedimento confermativo e non si era costituito in giudizio, la sua inerzia ha determinato il consolidarsi dell’effetto consentivo dell’accesso. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente alle offerte tecniche, con ordine di ostensione nei limiti indicati dal Difensore civico.

Quanto alle fatture e ai nominativi del gruppo di lavoro, il TAR ha rilevato che la società aveva impugnato solo tardivamente il diniego comunale del 2 dicembre 2025, non avendo invece gravato il provvedimento parzialmente negativo del Difensore civico. Tale mancata impugnazione ha reso definitiva la decisione sulla documentazione non ostesa.

La sentenza conferma che l’accesso difensivo non può fondarsi su una posizione soggettiva astratta o meramente ipotetica, ma richiede pur sempre la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a specifiche esigenze di tutela. La particolarità della controversia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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