Accesso civico al PPP il generico buon andamento non giustifica il diniego (TAR Emilia-Romagna n. 1264 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso ai documenti di una procedura di partenariato pubblico-privato, l’Amministrazione non può legittimamente differire la consegna della proposta dell’operatore economico, dei suoi allegati e delle richieste di integrazione del RUP, richiamando in modo generico l’esigenza di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa. Il differimento dell’accesso postula, infatti, una valutazione concreta e specifica, che dia conto dell’effettiva lesione degli interessi sottesi al rifiuto o alla temporanea ostensione, quali la tutela dei segreti tecnico-commerciali, e non può risolversi in un riferimento astratto alla fase endoprocedimentale in cui versa la procedura. La mera circostanza che la delibera di dichiarazione di pubblico interesse sia impugnata e che la sua natura endoprocedimentale formi oggetto di eccezione di inammissibilità non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, tanto più quando l’istante abbia allegato esigenze difensive legate alla proposizione di motivi aggiunti e il controinteressato non abbia specificato la concreta lesione dei propri segreti.
Il Fatto
La società ricorrente, già affidataria di servizi comunali, impugnava la deliberazione con cui il Comune aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata da un consorzio con un operatore del settore energetico, ai fini dell’attivazione di una procedura di partenariato pubblico-privato. Con il ricorso, la società proponeva altresì domanda di accesso, ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e art. 116 c.p.a., alla documentazione relativa alla proposta del controinteressato, non riscontrata dall’Amministrazione.
Costituitosi il Comune, l’ente dava atto dell’opposizione del controinteressato all’ostensione e, successivamente, evaderà la richiesta, consegnando gran parte dei documenti ma differendo la consegna della proposta, degli allegati e delle richieste di integrazione del RUP al momento dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica. A fondamento del diniego parziale, l’Amministrazione richiamava genericamente l’esigenza di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato la domanda di accesso, rilevando come il richiamo operato dal Comune all’esigenza di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa risulti assolutamente generico e, come tale, inidoneo a sorreggere il diniego parziale.
I giudici hanno sottolineato che la valutazione circa l’eventuale natura endoprocedimentale della deliberazione di dichiarazione di pubblico interesse spetta al Tribunale e sarà oggetto di esame nel merito, non potendo tale profilo, oggetto di una specifica eccezione di inammissibilità, essere fatto valere dall’Amministrazione per comprimere il diritto di accesso.
Quanto alle ragioni opposte dall’Amministrazione, il Collegio ha osservato come il Comune abbia chiarito in giudizio di non aver agito per tutelare segreti commerciali e industriali, né per creare un indebito vantaggio a favore del proponente, bensì in considerazione della fase interlocutoria della procedura. Tuttavia, proprio tale precisazione ha evidenziato l’assenza di un interesse concreto e attuale che potesse legittimare il differimento.
Ad avviso del Tribunale, la ricorrente aveva invocato esigenze di difesa in giudizio, legate alla possibilità di proporre motivi aggiunti avverso la delibera impugnata, mentre il controinteressato non aveva specificato in che modo la consegna della documentazione avrebbe potuto cagionare una concreta lesione dei propri segreti tecnico-commerciali.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di accesso è stata accolta, con condanna del Comune alla consegna degli atti esclusi, salvo l’eventuale oscuramento dei profili di know-how o dei dati effettivamente sensibili, come precisato dalla ricorrente in sede di replica. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della novità della questione.
Nota della Redazione
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