Ottemperanza e prova della notifica del titolo esecutivo: termine per la regolarizzazione (TAR Lombardia n. 2464 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore deve allegare la prova della notificazione del titolo esecutivo, trattandosi di presupposto indispensabile per comprovare il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La mancata allegazione della prova della notifica della sentenza di cui si domanda l’ottemperanza — unitamente all’erronea produzione di un titolo diverso — integra un vizio di allegazione che non comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma impone al giudice di disporre la regolarizzazione della documentazione, assegnando un termine perentorio al ricorrente e rinviando la trattazione del merito ad una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo di euro 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente. Il Ministero non aveva adempiuto e la docente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia. Nel corso dell’esame preliminare degli atti, il Collegio ha verificato che la difesa della ricorrente aveva depositato la prova della notifica di una sentenza diversa da quella di cui si chiedeva l’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il titolo da portare a esecuzione era la sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Lodi, ma la ricorrente non aveva allegato al ricorso la prova della sua notificazione all’Amministrazione, avendo al contrario prodotto la documentazione relativa alla notifica di altra sentenza, emessa dal Tribunale di Cagliari. L’ordinanza evidenzia che tale prova è essenziale: l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 impone infatti alle Amministrazioni dello Stato un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento, decorso il quale soltanto il creditore può procedere ad esecuzione forzata.
La mancata dimostrazione della notifica del titolo corretto impedisce di verificare l’effettivo decorso del termine dilatorio e, quindi, la stessa maturazione della mora dell’Amministrazione. Riconosciuta l’evidenza dell’errore di allegazione commesso dalla difesa, e considerata la natura seriale del contenzioso in materia di Carta Elettronica del Docente, il Collegio non ha dichiarato l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, ma ha optato per una soluzione collaborativa e funzionale al merito.
Ha pertanto assegnato alla ricorrente un termine perentorio per depositare la prova dell’avvenuta notifica della sentenza del Tribunale di Lodi, rinviando la trattazione nel merito alla camera di consiglio successiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.