Responsabilità dell’operatore professionale per rifiuti estranei all’end of waste (TAR Emilia-Romagna n. 1266 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità per la rimozione dei rifiuti abbandonati grava su chi viola il divieto di abbandono e presuppone quantomeno la colpa, non configurandosi un’ipotesi di responsabilità oggettiva. L’operatore professionale che acquista e impiega materiali qualificati come end of waste non è esonerato dal verificare, quanto meno a vista, la reale consistenza e composizione del materiale, secondo la diligenza minima esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.. La presenza di elementi estranei, visibili e riconoscibili come rifiuti, integra la colpa per omessa verifica e legittima l’ordine di rimozione, ferma restando l’eventuale azione di regresso nei confronti del fornitore.

Il Fatto

Il Comune intimato ha notificato al ricorrente, titolare di impresa operante nel settore di scavi, demolizioni e lavori stradali, un’ordinanza di rimozione di rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento traeva origine dagli accertamenti svolti dopo i lavori di miglioramento del fondo stradale, durante i quali l’impresa aveva utilizzato materiale inerte acquistato come end of waste da una società fornitrice. Il controllo aveva rilevato la presenza nel materiale di un elevato quantitativo di elementi estranei, tra cui pezzi di materiale da copertura contenentifibre di amianto.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza, deducendo l’assenza di dolo o colpa in capo alla propria impresa, trattandosi di materiale acquistato come end of waste, e imputando l’eventuale responsabilità alla ditta fornitrice. Il TAR respingeva la domanda cautelare, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, sospendeva gli effetti del provvedimento ravvisando esigenze di tutela cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la portata dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, rilevando che la norma costituisce applicazione del principio “chi inquina paga” e che la responsabilità dell’autore dell’abbandono presuppone l’accertamento, quantomeno, della colpa. Nel caso di specie, però, i materiali rinvenuti in loco non erano meri materiali end of waste, essendo presenti rifiuti del tutto estranei alla categoria degli inerti, depositati senza autorizzazione e in modo illegittimo.

Il Collegio ha quindi rilevato l’assenza di prova, a carico del ricorrente, che quei materiali “alieni” fossero già presenti in loco al momento dei lavori, onere probatorio gravante sull’impresa sia perché l’Amministrazione sarebbe altrimenti onerata di una prova negativa, sia in applicazione del principio di vicinanza della prova. Anche ammettendo che i rifiuti fossero contenuti nella fornitura del venditore, il Tribunale ha ravvisato la colpa dell’impresa ricorrente, per non aver controllato e rimosso materiali chiaramente visibili e riconoscibili come estranei alla natura di end of waste.

La decisione ha sottolineato come la diligenza minima esigibile dall’operatore professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. imponga una verifica, quanto meno a vista, della consistenza del materiale acquistato, senza che il solo acquisto da impresa autorizzata possa esonerare l’operatore da tale controllo. La presenza di plurimi e grossolani materiali “spuri” avrebbe dovuto essere immediatamente percepita, configurandosi un’omessa diligenza. Su tale base, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di tutti i materiali non inerti, superando anche le questioni relative alla colpa per la presenza di amianto, e ha respinto le istanze istruttorie, nonché il ricorso nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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